Truffa via chat e autorizzazione del pagamento responsabilità del titolare della carta (ABF Collegio di Milano n. 5175 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il pagatore esegue per intero l’operazione, inserendo la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale sulle operazioni non autorizzate e esonero dell’intermediario dall’onere di provare l’autenticazione forte e la colpa grave del cliente. Rientrano in tale fattispecie anche le operazioni disposte a seguito di un raggiro, comprese le ipotesi di pagamenti “sotto dettatura”: l’atto dispositivo resta imputabile al pagatore, che ha materialmente disposto l’operazione e ne ha consentito l’esecuzione. L’inapplicabilità della disciplina speciale non esclude una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo il diritto comune, ove emerga un suo apporto causale alla frode; tale apporto deve essere provato dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall’intermediario resistente, pubblica su un portale di annunci online l’offerta di vendita di un bene. Riceve messaggi da un sedicente acquirente e un link a una chat di supporto tecnico con grafica identica a quella del sito reale. In chat gli viene riferito che il pagamento è in sospeso in attesa di verifiche e gli si chiede di inserire il numero della carta e di accettare le notifiche push, presentate come transazioni di prova. Alla seconda richiesta il ricorrente si avvede della truffa e blocca la carta, senza riuscire a impedire i due pagamenti, per complessivi € 307,26.

Presenta denuncia e disconoscimento delle operazioni, riscontrato negativamente dall’intermediario. Il ricorso chiede il rimborso integrale. L’intermediario eccepisce che dalla denuncia emerge una dichiarazione confessoria del cliente di aver seguito le istruzioni del frodatore, con esclusione della tutela PSD2, e in subordine invoca la colpa grave del titolare. Il ricorrente replica che l’autenticazione tramite app dimostra solo l’uso del dispositivo, non la volontà dispositiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accerta che le due transazioni, eseguite il 01.01.2026, sono state materialmente disposte dal ricorrente. Questi, caduto vittima del raggiro, ha personalmente inserito i dati della carta e accettato le notifiche push di autorizzazione, convinto di completare una procedura di verifica della vendita.

Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, il Collegio afferma che l’operazione eseguita per intero dal pagatore, con pieno controllo della fase dispositiva e autorizzativa, è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina speciale sulle operazioni non autorizzate e l’esonero dell’intermediario dall’onere di provare l’autenticazione forte e la colpa grave. La regola vale anche per le operazioni eseguite a seguito di raggiro: pur nell’alterazione del processo di formazione della volontà, l’atto dispositivo resta imputabile al pagatore. Il Collegio richiama sul punto le decisioni del Collegio di Milano n. 9261/2025 e n. 3988/2025.

L’esclusione della disciplina speciale, precisa il Collegio, non impedisce di ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo il diritto comune, ove la documentazione dimostri un suo apporto causale alla frode. Tale responsabilità può configurarsi, a titolo esemplificativo, in caso di indisponibilità del numero verde, di mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, ovvero di mancato rilievo di indici di frode.

Nel caso concreto, il ricorrente — sul quale grava l’onere probatorio — non ha dimostrato la sussistenza di alcuno di tali fattori, né essi risultano altrimenti dagli atti (cfr. Collegio di Milano n. 9402/2025). Avendo il ricorrente materialmente disposto le operazioni e non essendo provato alcun apporto causale dell’intermediario, il ricorso non può trovare accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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