Cassa automatica assistita, carta dimenticata e colpa grave dell’utilizzatore: no al rimborso (ABF Collegio di Bologna n. 1525 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che intenda esimersi da responsabilità per un’operazione disconosciuta dall’utente deve provare, in via prioritaria, l’avvenuta autenticazione forte della stessa ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, e in secondo luogo la frode, il dolo o la colpa grave del titolare dello strumento. La prova della SCA può essere fornita anche mediante log, legenda esplicativa e allegazioni del PSP, purché consentano di verificare i singoli passaggi registrati. Il riutilizzo del fattore di conoscenza (PIN) nell’ambito della medesima sessione è ammesso; tuttavia l’utente che lasci la carta incustodita nella cassa automatica assistita e la sessione aperta, così permettendo il prelievo a terzi, risponde a titolo di colpa grave ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, con conseguente rigetto della domanda di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente intestato alla propria ditta individuale, effettua un versamento di contante presso una cassa automatica assistita (CSA) di una filiale dell’intermediario, inserendo la carta di debito e digitando il PIN. Conclusa l’operazione, si allontana dimenticando la plastica all’interno dell’apparecchiatura. Pochi minuti dopo un terzo, approfittando della sessione rimasta aperta, esegue un prelievo di euro 1.500,00 senza necessità di PIN e si appropria della carta.
Il ricorrente blocca lo strumento due giorni dopo, sporta denuncia e chiede il riaccredito della somma. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, adisce l’Arbitro. L’intermediario resiste, deducendo il corretto funzionamento della CSA, l’avvenuta autenticazione a doppio fattore e la colpa grave dell’utente; in subordine invoca il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e la franchigia di euro 50,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 in attuazione della PSD2. Dall’art. 10 discende che, quando l’utente disconosce l’operazione, grava sull’intermediario l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione, il mancato malfunzionamento delle procedure e, in ogni caso, la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. In difetto, l’art. 11 impone il riaccredito.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 897/2014 e decisione n. 22745/2019): la prova della colpa grave può essere fornita con indizi chiari, precisi e concordanti, ossia con elementi di fatto sulle modalità esecutive dell’operazione. Viene inoltre richiamato l’art. 10-bis del medesimo decreto, che impone la autenticazione forte del cliente, definita dall’art. 1 come basata su due o più fattori indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza.
Quanto alla prova della SCA, il Collegio ritiene sufficienti i tabulati corredati da legenda e le allegazioni del PSP, in quanto la PSD2 è tecnologicamente neutrale. Nel caso concreto, l’intermediario dimostra che la carta era inserita e il PIN era stato digitato poco prima: il fattore di conoscenza è stato riutilizzato nell’ambito della medesima sessione, soluzione ritenuta ammissibile sulla scorta della Q&A EBA 2018_4141. L’onere probatorio sulla autenticazione forte è dunque assolto.
Passando al profilo soggettivo, il Collegio ritiene provata la colpa grave. Il ricorrente ha ammesso in denuncia di aver dimenticato la carta nella CSA, lasciando l’apparecchio abilitato a ulteriori operazioni nella stessa sessione, e sulla macchina era presente l’avviso “ricordati la carta”. Il comportamento è equiparato a lasciare denaro incustodito in filiale. Non risultano indicatori di anomalia ai sensi del DM 2007, né rileva l’alert ricevuto, trattandosi di operazione unica.
Il ricorso è pertanto rigettato, restando le conseguenze dell’operazione a carico del ricorrente. Assorbite le domande subordinate sull’art. 1227 c.c. e sulla franchigia.
Nota della Redazione
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