Dichiarazioni al curatore utilizzabili nel processo penale (Cass. pen. Sez. 5 n. 10267 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Tali dichiarazioni sono considerate documenti formati fuori dal procedimento penale e sono pertanto pienamente utilizzabili, così come la relazione del curatore, che costituisce prova documentale, qualunque ne sia il contenuto, e legittimamente inserita nel fascicolo processuale. In tema di bancarotta cosiddetta “riparata”, la reintegrazione del patrimonio societario deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento e l’onere di provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti e gli atti distrattivi grava sull’amministratore. La motivazione implicita costituisce una legittima tecnica espositiva e non integra omissione motivazionale quando vi sia un nesso di consequenzialità logica e giuridica tra statuizioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela che ha dichiarato tre imputati colpevoli, in concorso tra loro, di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione relativi a due diverse società, dichiarate fallite nel 2014 e nel 2015. Le condotte contestate riguardavano la distrazione delle casse sociali e la cessione fittizia di rami d’azienda a società costituite ad hoc, riconducibili agli stessi imputati o ai loro familiari.
Avverso la sentenza d’appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il travisamento della prova, la mancata considerazione della natura riparata della bancarotta, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore fallimentare e l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendoli infondati e in larga parte reiterativi di doglianze già esaminate nel merito. Con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore, gli ermellini hanno richiamato il consolidato orientamento per cui il curatore non rientra tra i soggetti indicati dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non svolgendo attività ispettive o di vigilanza. Le dichiarazioni rese dal fallito nell’ambito della procedura concorsuale costituiscono documenti formati fuori dal procedimento penale e sono quindi utilizzabili, così come la relazione ex art. 33 legge fall., che rappresenta prova documentale.
La Corte ha altresì escluso che possa trovare applicazione il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza Saunders c. Regno Unito, attesa la diversa configurazione dei poteri attribuiti al curatore dalla legge fallimentare italiana. Quanto alla c.d. bancarotta riparata, ne ha escluso la configurabilità difettando la prova della reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione di fallimento, onere gravante sull’amministratore. I versamenti effettuati dai soci risultavano privi di dimostrazione della loro destinazione a finalità sociali e comunque successivi all’epoca della distrazione.
In relazione alla contestata aggravante del danno, la Sesta Sezione Penale ha precisato che l’entità del danno va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. Quanto alla riqualificazione in bancarotta preferenziale, la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione, essendo stata tale istanza implicitamente rigettata dalla sentenza impugnata attraverso l’affermazione della natura distrattiva delle operazioni.
Infine, la Corte ha reputato non sindacabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla reiterata attuazione di schemi fraudolenti mediante la creazione ad hoc di società, e ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto inerente alla bancarotta riparata, formulato solo in sede di motivi aggiunti e privo di connessione funzionale con i motivi originari.
Nota della Redazione
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