Daspo con obbligo di firma, convalida anticipata e nullità insanabile (Cass. pen. Sez. III n. 37755 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Daspo con obbligo di presentazione all’autorità di polizia, la convalida del provvedimento del questore non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica all’interessato. Il mancato rispetto di tale termine dilatorio integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che persiste anche quando l’ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza del termine senza che quest’ultimo abbia attivato il contraddittorio cartolare. Il pregiudizio al diritto di difesa, infatti, si realizza con la sola mancata realizzazione dello schema legale, non richiedendo la legge alcuna allegazione di un concreto e specifico pregiudizio.

Il Fatto

Con ordinanza del 29 marzo 2025 il GIP presso il Tribunale di Roma convalidava il provvedimento con cui il Questore aveva inibito al ricorrente, per sei anni, la partecipazione a competizioni sportive (c.d. Daspo) e gli aveva imposto, per il medesimo periodo, di comparire personalmente presso un commissariato di polizia.

Il provvedimento questorile era stato notificato il 28 marzo 2025 alle ore 20,00; la convalida era stata adottata il 29 marzo 2025 alle ore 13,45, quindi prima del decorso delle 48 ore. La convalida era poi stata notificata all’interessato il 1° aprile 2025, senza che nel frattempo la difesa avesse depositato memorie. Il ricorrente impugnava l’ordinanza lamentando la violazione degli artt. 6, comma 2-bis, e 3, l. n. 401 del 1989 e dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l’eccessiva compressione del tempo concesso alla difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del Daspo sportivo con obbligo di firma come provvedimento limitativo della libertà personale, soggetto alla garanzia dell’art. 13 Cost. e alla convalida da parte dell’autorità giudiziaria. L’obbligo di presentazione non è una punizione aggiuntiva, ma strumento di fronteggiamento della pericolosità sociale, coerentemente con la natura di misura di prevenzione riconosciuta dalle Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004.

Il comma 2-bis dell’art. 6 l. n. 401/1989, introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 1997, impone che la notifica contenga l’avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni, senza fissare alcun termine. I termini delle 48 ore previsti dal comma 3 riguardano il profilo del termine massimo di caducazione. Il diritto di difesa, correlato all’obbligo di immediata notificazione, esige invece un termine minimo o dilatorio: i due diritti costituzionali si pongono in relazione speculare.

Da qui l’orientamento consolidato secondo cui il destinatario del provvedimento ha diritto di disporre di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie, con la conseguenza che la convalida non può intervenire prima della scadenza (ex multis, Sez. 3 n. 6440 del 27/01/2016, Sez. 3 n. 18886 del 23/02/2022). La giurisprudenza ha colmato una lacuna normativa ricorrendo a interpretazione analogica basata sull’identità di ratio.

Il Collegio prende atto del contrasto intrasezionale segnalato anche dalla relazione del Massimario n. 49/2025. Un primo orientamento, maggioritario, qualifica la violazione come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sempre invalidante. Un secondo indirizzo, più recente, ritiene la nullità deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen., richiedendo l’allegazione di un concreto pregiudizio.

La Corte sceglie di dare continuità al primo orientamento. Il pregiudizio al diritto di difesa è immanente alla previsione della nullità e si verifica con la sola mancata realizzazione dello schema legale. L’esercizio o il mancato esercizio della facoltà di attivare il contraddittorio è circostanza neutra, poiché al momento del deposito dell’ordinanza il giudice ha già consumato il proprio potere giurisdizionale. Non è configurabile alcuna sanatoria, non ricorrendo i casi tipizzati dall’art. 183 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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