Nessun rimborso per bonifico autorizzato in truffa del falso broker (ABF Collegio di Bologna n. 2930 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente, anche quando sia stato indotto da un raggiro, costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 d. lgs. n. 11/2010 e resta fuori dal regime di protezione previsto per le operazioni non autorizzate dall’art. 10 del medesimo decreto. Il consenso del pagatore sussiste anche se viziato da artifici e raggiri del frodatore, restando irrilevante la prova dell’autenticazione fornita dall’intermediario. La banca del beneficiario è legittimata passivamente rispetto alla domanda del pagatore che agisca per il rimborso, in forza del contatto sociale qualificato che la lega al cliente. Nel merito, tuttavia, l’ordine di pagamento correttamente eseguito secondo l’identificativo unico diviene irrevocabile ai sensi dell’art. 17 d. lgs. n. 11/2010 e, se i fondi non sono più disponibili, l’intermediario non può stornarli senza il consenso del beneficiario o un provvedimento giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di avere operato, dall’aprile 2025, su una piattaforma di trading online. Nei mesi di maggio e giugno 2025 esegue versamenti per complessivi € 113.000,00 e alcuni prelievi per circa € 20.000,00. Il 18 giugno 2025 tenta un ulteriore prelievo, bloccato con la richiesta di versare il 26% del guadagno a titolo di imposte. Il 23 giugno 2025 dispone quindi un bonifico di € 29.000,00 a favore del beneficiario indicatogli, su un conto acceso presso l’intermediario convenuto.
Il giorno successivo, su istruzioni di un sedicente referente della piattaforma, attiva la procedura di recall presso il proprio istituto. Il suo account viene poi bloccato. Compreso di essere stato vittima di una truffa, chiede all’Arbitro la restituzione della somma. L’intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva, quale banca del beneficiario, e nel merito l’inapplicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, essendo il bonifico eseguito personalmente dal ricorrente e la richiesta di richiamo rifiutata dal beneficiario.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta la questione del contraddittorio: il ricorso è indirizzato a un intermediario, mentre le controdeduzioni provengono da altro intermediario, che si qualifica come titolare del rapporto. Richiamando la propria decisione n. 3077/2023, il Collegio ritiene di poter pronunciare nei confronti del soggetto spontaneamente costituitosi, che pacificamente gestisce il rapporto sostanziale, in una logica di semplificazione ed economia procedurale.
Passando all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 6886/2022, che ha riconosciuto la qualifica di cliente al pagatore che agisce verso il prestatore del beneficiario e ha ammesso la legittimazione passiva di quest’ultimo. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, la documentazione dimostra che l’operazione è stata eseguita personalmente dal ricorrente, indotto in errore dai falsi broker. Il Collegio esclude la riconducibilità della fattispecie alle operazioni non autorizzate e la inquadra tra le operazioni autorizzate, poiché il consenso del pagatore è elemento necessario e, nella specie, sussistente, sia pure carpito mediante raggiro. Irrilevante è la prova sull’autenticazione.
Richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 8671/2024, il Collegio esclude profili di negligenza dell’intermediario e ritiene che il fatto colposo del ricorrente assorba il rilievo causale di qualsiasi inadempimento. L’ordine è stato eseguito correttamente secondo l’IBAN indicato ed è divenuto irrevocabile. Quanto al recall, il richiamo non è stato possibile per il rifiuto del beneficiario, come documentato. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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