Truffa sul sito e-commerce e pagamento autorizzato: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Bologna n. 2931 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, ancorché indotto da raggiro del beneficiario, costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 e non rientra nella fattispecie delle operazioni non autorizzate disciplinata dall’art. 10 del medesimo decreto. Il requisito del consenso del pagatore sussiste quando l’utente inserisce gli estremi dello strumento e autorizza la transazione mediante autenticazione forte, restando irrilevante l’eventuale prova dell’intermediario sull’autenticazione. Resta salva, in astratto, la responsabilità contrattuale del prestatore di servizi di pagamento ex art. 1218 c.c., ove sia dimostrata la negligenza nell’adozione di misure di sicurezza e monitoraggio adeguate a contrastare scenari di truffa tipici.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta emessa dall’intermediario, acquistava su un sito di e-commerce una stampante per € 400,00. Già al momento dell’acquisto nutriva dubbi sull’autenticità del sito per l’elevato sconto praticato; subito dopo verificava che l’account del merchant era stato creato da poco e che esistevano recensioni negative in rete. I sospetti trovavano conferma nella mancata ricezione della merce e nell’assenza di riscontri alle richieste informative e di recesso.

Il ricorrente sporgeva denuncia e formalizzava il disconoscimento del pagamento. L’istituto negava il rimborso, rilevando che l’operazione era stata eseguita con doppio fattore SCA. Il ricorrente si rivolgeva quindi all’Arbitro chiedendo la restituzione della somma. L’intermediario convenuto eccepiva l’infondatezza delle pretese, evidenziando che il cliente aveva autorizzato direttamente l’operazione da App e che, per spirito conciliativo, aveva inoltrato richiesta di chargeback.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta il profilo della legittimazione passiva. Il ricorso era destinato all’Intermediario A, mentre le controdeduzioni provenivano dall’Intermediario B, qualificatosi come effettivo titolare del rapporto. Richiamando la propria decisione n. 3077/2023, il Collegio ritiene di poter pronunciare nei confronti del soggetto spontaneamente costituitosi, in quanto titolare del rapporto sostanziale e procedurale, in una logica di semplificazione ed economia processuale, non contestata dalle parti.

Nel merito, la questione riguarda la qualificazione dell’operazione. Dalla documentazione in atti risulta che il pagamento è stato eseguito personalmente dal ricorrente, a seguito di truffa perpetrata in suo danno. Il Collegio esclude pertanto la riconducibilità della fattispecie alle operazioni non autorizzate ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010, inquadrandola invece tra le operazioni autorizzate dall’utilizzatore ex art. 5 del medesimo decreto.

Il requisito del consenso del pagatore è ritenuto sussistente, perché è lo stesso utente ad autorizzare la transazione, sia pur indotto a ciò mediante raggiro. Il Collegio richiama sul punto il proprio orientamento consolidato e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, secondo cui i pagamenti interamente eseguiti dal titolare dello strumento non rientrano nella responsabilità oggettiva del prestatore per operazioni non autorizzate. Resta in astratto possibile il risarcimento ex art. 1218 c.c., ma solo ove sia dimostrata la negligenza dell’intermediario nell’adozione di misure di sicurezza e monitoraggio adeguate.

Nel caso concreto il Collegio non ravvisa profili di negligenza dell’intermediario: questi ha versato documentazione tecnica dai cui log risulta che la transazione è stata correttamente autenticata e contabilizzata. Quanto alla condotta del ricorrente, il Collegio osserva che egli ha omesso le verifiche preventive sull’affidabilità del merchant, nonostante i segnali d’allarme, salvo poi rendersi conto della truffa e sporgere denuncia due giorni dopo. L’intermediario ha inoltre avviato la procedura di chargeback dopo la proposizione del ricorso. Non sussistono dunque i presupposti per una responsabilità concorrente dell’intermediario né per il rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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