Truffa del falso operatore antifrode e bonifici disposti personalmente dal cliente (ABF Collegio di Milano n. 3732 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e al d.lgs. n. 11/2010. Rientrano in tale fattispecie le operazioni disposte seguendo le indicazioni del frodatore, anche le c.d. operazioni “sotto dettatura”, e a maggior ragione quelle compiute nella piena consapevolezza di disporre un bonifico. In tal caso l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Residua la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, purché dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il Collegio individua tre ipotesi sintomatiche: mancata disponibilità del numero verde; mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente; mancato rilievo di indici di frode che, con il blocco delle transazioni, avrebbero reso il cliente consapevole della natura delle operazioni.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di avere ricevuto, il 10 settembre 2025, un SMS recante la dicitura “servizio antifrode”, con l’avviso che l’operatività della carta stava per essere bloccata. Contattato il numero indicato, un sedicente operatore lo induceva a inserire codici e ad autorizzare notifiche PUSH sull’App dell’intermediario. Un secondo interlocutore gli prospettava poi un presunto accredito errato di € 14.047,39, da restituire alla effettiva beneficiaria mediante bonifico. Il cliente si recava allo sportello e disponeva un bonifico di € 13.900,00; il giorno successivo, rappresentatagli l’esigenza di un ulteriore versamento, ne disponeva uno di € 4.900,00.
Scoperta la truffa dall’estratto conto, il cliente presentava denuncia e reclamo, riscontrato negativamente, e adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso complessivo di € 15.219,45, pari alla somma dei bonifici meno un accredito di € 3.580,45 ricevuto da ignoto. L’intermediario eccepiva la colpa grave del cliente, l’assenza di malfunzionamenti o intrusioni nei sistemi e l’esito negativo delle richieste di richiamo ai beneficiari.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta la questione della litispendenza. Dalla denuncia-querela contro ignoti si ricava l’apertura di un fascicolo presso la Procura, circostanza che contrasta con la dichiarazione del cliente di non avere adito l’autorità giudiziaria. Il Collegio esclude tuttavia l’ostacolo, richiamando l’orientamento dell’Arbitro secondo cui le Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4) non impediscono l’esame del ricorso quando il giudizio ordinario coinvolge un terzo e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso: manca la coincidenza soggettiva e oggettiva necessaria per configurare l’alternatività tra i rimedi.
Nel merito, è pacifico che i bonifici siano stati eseguiti direttamente dal cliente, caduto nel raggiro e convinto di restituire somme accreditate per errore. Secondo l’orientamento dei Collegi, l’operazione interamente compiuta dal pagatore è autorizzata: non occorre verificare la corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, né sussiste una responsabilità oggettiva del PSP.
Il Collegio verifica allora se ricorra un apporto causale dell’intermediario alla frode secondo le norme di diritto comune, esaminando le tre ipotesi sintomatiche sopra richiamate. Nessuna ricorre: le operazioni sono state disposte allo sportello, ma il cliente non contesta un comportamento inadeguato dell’operatore né la mancata identificazione della frode. L’intermediario ha inoltre dimostrato di avere approntato un ulteriore strumento di tutela, con un messaggio univoco visualizzato sul pad di firma, e ha provato la validazione delle comunicazioni antifrode relative alle due operazioni.
Quanto all’attività prodromica lamentata dal ricorrente, i rimborsi di buoni fruttiferi postali non hanno comportato alcuna diminuzione patrimoniale e non sono stati oggetto di disconoscimento; gli importi indicati dall’intermediario non coincidono peraltro con quelli addotti dal cliente. La truffa si è potuta consumare per la grave negligenza e imprudenza del ricorrente, che ha eseguito pedissequamente le istruzioni disponendo pagamenti verso beneficiari sconosciuti. La natura e il numero delle operazioni escludono infine la configurabilità di indici di frode. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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