Truffa del falso operatore bancario e difetto di legittimazione passiva dell’intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 2910 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto operazioni non autorizzate, il ricorrente che assume di essere stato vittima di una truffa deve indicare il numero e gli importi delle singole operazioni contestate e fornire la prova della loro riconducibilità all’intermediario convenuto. Ove le operazioni siano eseguite mediante strumenti di pagamento riferibili a un diverso intermediario, difetta la legittimazione passiva del resistente. I meri giroconti tra conto e carta del medesimo titolare, privi di effettivo depauperamento, non integrano un danno risarcibile e non impongono l’autenticazione forte del cliente. Le dichiarazioni confessorie rese in sede di denuncia circa l’esecuzione personale delle disposizioni confermano l’autorizzazione delle operazioni.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la restituzione di euro 24.180,00, importo di operazioni disconosciute eseguite da terzi nell’ambito di una truffa originata dalla telefonata di un sedicente operatore della banca. Il truffatore lo aveva informato di presunte anomalie sul conto, prospettando la necessità di alcune operazioni per scongiurare il rischio di frode. Seguendo le istruzioni, il ricorrente disponeva involontariamente il trasferimento di fondi dal proprio conto verso carte prepagate a lui stesso intestate, dalle quali venivano poi eseguiti tre bonifici a favore di diversi beneficiari.

L’intermediario eccepisce in via preliminare la genericità del ricorso e, nel merito, rileva che le ricevute prodotte riguardano operazioni eseguite presso altro intermediario per un importo inferiore a quello oggetto di domanda. Sostiene inoltre di non aver svolto alcun ruolo nella vicenda, con conseguente difetto del nesso di causalità. Il ricorrente replica lamentando la mancata adozione dei protocolli di sicurezza e assume che le operazioni siano state autorizzate dal malfattore tramite enrollment sul proprio device.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. Il ricorrente contesta operazioni per complessivi euro 24.180,00 senza specificare il numero e gli importi delle singole operazioni. La denuncia indica un ammanco di euro 33.000,00; la documentazione prodotta attiene a tre bonifici disposti mediante carte riconducibili a un intermediario diverso dal resistente.

Da qui la conseguenza: poiché in relazione al danno oggetto di domanda è stata fornita evidenza di tre bonifici eseguiti tramite strumento di pagamento riferibile a un diverso intermediario, va inferita l’estraneità della parte resistente rispetto ai fatti dedotti in contesa. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è pertanto fondata e viene accolta.

Il Collegio esamina comunque, in via di completezza, le operazioni di ricarica di carte prepagate che avrebbero costituito la provvista dei bonifici successivi. Rileva che il ricorrente, pur avendone disconosciuto l’esecuzione in denuncia, non ha fornito in ricorso evidenza idonea a determinarne l’ammontare complessivo. Osserva inoltre che tali giroconti non hanno comportato un effettivo depauperamento del patrimonio, essendo il ricorrente titolare sia del conto sia della carta di destinazione. Tali operazioni hanno solo costituito la provvista per i successivi trasferimenti verso terzi e ciò esime l’intermediario dall’obbligo della autenticazione forte del cliente.

Quanto ai precedenti bonifici asseritamente riconducibili al resistente, mancano agli atti elementi probatori descrittivi del loro ammontare e della loro effettiva esecuzione. Dalle dichiarazioni rese in sede di denuncia emerge invece che le transazioni sarebbero state eseguite personalmente dal ricorrente, il quale ha affermato che il danno subito è frutto di “bonifici da me personalmente effettuati mediante l’inganno dell’ignoto interlocutore che si spacciava per operatore della Banca”. A tale dichiarazione, di natura confessoria, il Collegio riconosce valore confermativo dell’autorizzazione delle operazioni.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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