Truffa del falso venditore online e bonifico autorizzato: nessun rimborso della banca (ABF Collegio di Bari n. 2786 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cliente che dispone personalmente un bonifico, seppure indotto in errore dal raggiro di un terzo, ha autorizzato l’operazione: non trova quindi applicazione la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 dettata per gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. Una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento è configurabile, secondo il diritto comune, solo quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario e non può essere disposto se sul suo conto mancano i fondi. La disciplina antiriciclaggio non impone l’astensione dall’esecuzione in presenza di meri sospetti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva disposto tramite Internet banking un bonifico di € 1.072,12, convinto di pagare uno smartphone acquistato su un sito web. Accortosi della truffa, si era recato in filiale chiedendo il richiamo dell’operazione, reiterando la richiesta via mail e sollecitando la banca beneficiaria. Di fronte al rifiuto dell’intermediario, si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso del controvalore, oltre interessi e spese.
L’intermediario ha eccepito che il bonifico era autorizzato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, allegando le evidenze dell’autenticazione tramite device associato al profilo del cliente e della validazione con fattore biometrico. Nelle repliche il ricorrente ha chiarito di non contestare l’autorizzazione, lamentando invece la negligenza dell’intermediario nella fase successiva: gestione del richiamo, assistenza, cooperazione interbancaria, trasparenza e controlli antiriciclaggio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un dato pacifico: il ricorrente ha personalmente eseguito il bonifico, seppure nell’erronea convinzione di pagare un acquisto online. Da qui la conseguenza giuridica: l’operazione è autorizzata e resta estranea alla disciplina del d.lgs. n. 11/2010 sui pagamenti non autorizzati. Il Collegio richiama espressamente i propri precedenti (decisioni n. 5871/2025, n. 11080/2024, n. 7894/2024 e n. 5815/2024) e rileva che il raggiro subìto dal pagatore non trasforma l’operazione in un utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento.
Esclusa la responsabilità da pagamento non autorizzato, il Collegio verifica se residui una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo il diritto comune. Il presupposto è un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il Collegio individua tre ipotesi paradigmatiche: la mancata disponibilità del numero verde, l’omessa identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, il mancato rilievo degli indici di frode di cui all’art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112. Nessuna di esse ricorre nel caso concreto.
Sulla doglianza relativa al mancato richiamo, il Collegio rileva che l’intermediario ha tempestivamente attivato la procedura di recall, documentandola. In ogni caso ricorda che, divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario (richiamando le decisioni n. 7363/2024, n. 15198/2022 e, per il Collegio di Milano, n. 16506/2022) e non può essere disposto in caso di insufficienza di fondi sul conto di questi (Collegio di Napoli, n. 21846/2021).
Quanto agli obblighi antiriciclaggio, la censura è stata proposta per la prima volta in sede di repliche. Nel merito, il Collegio ricorda che l’art. 42 del d.lgs. n. 231/2007 consente l’astensione dall’esecuzione solo in caso di impossibilità di adeguata verifica della clientela, e non in presenza di sospetti di riciclaggio (decisioni n. 13234/2024 e n. 3833/2025). Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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