Buoni fruttiferi postali a termine: prescrizione dalla scadenza e competenza ABF (ABF Collegio di Roma n. 3492 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali a termine di durata pari a diciotto mesi il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza del titolo, individuata nel giorno della sottoscrizione maggiorato di diciotto mesi, e non dall’ultimo giorno dell’anno di emissione. La mancata consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, restando salva la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Spetta all’ABF, quanto alla competenza temporale, il ricorso avente a oggetto l’accertamento dell’esigibilità del credito, rilevando non la data di emissione del titolo ma quella del rifiuto del rimborso; e spetta, quanto alla competenza per materia, la controversia sui buoni fruttiferi, non qualificabili come prodotti finanziari soggetti al TUF.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di nove buoni fruttiferi postali — tre della serie 18A emessi il 30.9.2005 e sei della serie 18B emessi il 5.10.2005 — chiedeva nel 2025 il rimborso e si vedeva opporre il rifiuto per intervenuta prescrizione. Solo in quella sede apprendeva che i titoli non erano buoni ordinari, non risultando sui medesimi la dicitura a termine, e che il Foglio Informativo non gli era stato consegnato al collocamento. Domandava quindi, in via gradata, almeno la restituzione del capitale investito.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis, per essere i buoni emessi prima del 1°.1.2009, e l’incompetenza per materia, qualificando i buoni come prodotti finanziari sottratti al titolo VI del TUB. Nel merito sosteneva la piena legittimità del rifiuto, essendo il termine decennale ampiamente spirato prima del reclamo del 25.2.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto al profilo temporale, richiamando la decisione n. 4656 del 21.3.2022 del Collegio di coordinamento, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, bensì quella in cui il rimborso è stato rifiutato. Quanto al profilo materiale, sulla scorta della decisione n. 5674/2013 del Collegio di coordinamento, i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini del TUF, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati; la disciplina di trasparenza si applica dunque anche ad essi.

Nel merito il Collegio ricostruisce la disciplina delle serie 18A e 18B, i cui regolamenti prevedono una durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione e la prescrizione decennale dalla scadenza del titolo. Esclude che possa trovarvi applicazione il criterio del 31 dicembre dell’anno di riferimento, elaborato per i buoni annuali, in ragione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli. Il dies a quo è quindi il giorno della sottoscrizione più diciotto mesi esatti.

Con riferimento all’art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Collegio ribadisce che l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se deriva da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o da ostacoli di mero fatto. La mancata consegna del Foglio Informativo, secondo il principio affermato dalla decisione n. 11113 del 16.12.2025 del Collegio di coordinamento, non impedisce l’eccezione di prescrizione, ma obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere il termine.

La domanda risarcitoria, tuttavia, è dichiarata inammissibile ratione temporis, perché fondata su una violazione di regole di condotta posta in essere al momento del collocamento, anteriore al 2009. Nel caso concreto il reclamo scritto risulta presentato solo il 25.2.2025, quando il termine prescrizionale era già maturato per entrambe le serie. Il Collegio respinge pertanto la domanda di rimborso e dichiara inammissibile quella risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2935 c.c.

Tutte le 595 sentenze sull'art. 2935 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *