Bonifico disposto sotto dettatura del frodatore: operazione autorizzata e nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 2466 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D. Lgs. n. 11/2010, né occorre verificare la corretta autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore su indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni sotto dettatura. In tali casi non rilevano i profili di sofisticatezza della truffa, non essendo necessario il vaglio della colpa grave del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un SMS che lo avvertiva di un pagamento di € 368,40 su una piattaforma di prenotazioni. Contattava il numero indicato nel messaggio per bloccare l’operazione e il sedicente operatore, qualificatosi come addetto all’assistenza dell’intermediario, lo informava di un ulteriore pagamento in uscita di € 4.975,00. Su istruzioni del truffatore accedeva all’home banking ed eseguiva un bonifico di pari importo, convinto di bloccare così l’operazione segnalata.

Solo dopo le 20:05 contattava il servizio clienti effettivo e scopriva la truffa, confermata il giorno successivo in filiale. Chiedeva quindi il risarcimento del danno. L’intermediario eccepiva che il bonifico era stato eseguito direttamente dal ricorrente dal proprio computer, correttamente autenticato, che il numero contattato non era riconducibile alla banca e che il recall del bonifico non era andato a buon fine.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della denuncia presentata il giorno successivo alla truffa, dalla quale emerge che il bonifico è stato eseguito materialmente dal ricorrente, sia pure cadendo nel raggiro e seguendo le istruzioni del frodatore. L’accesso all’home banking e la disposizione del pagamento sono avvenuti sul presupposto, indotto dal truffatore, che in tal modo si sarebbe bloccata la medesima cifra tramite un codice inserito nella causale.

Da qui il principio: l’operazione disposta interamente dal pagatore è autorizzata, con la conseguenza che non si applica la disciplina sulle operazioni non autorizzate e il Collegio non procede alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione. La valutazione si sposta sulla condotta delle parti, ma senza che assumano rilievo la sofisticatezza della truffa o la colpa grave del cliente.

Il Collegio esamina poi gli elementi disponibili. L’SMS proveniva da un numero non riferibile all’intermediario; il ricorrente si è attivato per il blocco solo dopo le 20:05, dunque oltre il cut-off delle ore 20:00, orario normalmente specificato quando si dispone un bonifico ordinario e verosimilmente noto al truffatore; l’intermediario aveva tentato il recall, rimasto senza esito per mancanza fondi; la notifica dell’esecuzione dell’operazione era stata inviata al ricorrente alle 19:34:21, con l’indicazione dell’autorizzazione di un bonifico a nuovo beneficiario.

Questi elementi sono stati ritenuti ostativi all’accoglimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma dell’indirizzo secondo cui la truffa che induce il cliente a disporre personalmente il pagamento non trasforma l’operazione in non autorizzata e non apre, di per sé, il diritto al rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *