Truffa informatica e bonifici su conto proprio presso altro intermediario (ABF Collegio di Torino n. 4884 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a operazioni di pagamento disconosciute dall’utente, il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto di addebito non è destinatario passivo della domanda di rimborso quando la provvista sia stata trasferita su un conto intestato allo stesso cliente presso altro intermediario. In tale ipotesi non si verifica alcun depauperamento diretto e immediato del patrimonio del ricorrente: la perdita economica si produce soltanto con i successivi pagamenti eseguiti verso terzi dal conto acceso presso l’intermediario terzo. La domanda di rimborso va pertanto rigettata, non essendo la perdita residua conseguenza immediata e diretta di un inadempimento del resistente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima, in data 03/04/2025, di una truffa informatica. Contattato telefonicamente e via sms da un interlocutore apparentemente riconducibile a un intermediario, avrebbe installato un’applicazione tramite un link ricevuto e, seguendo le istruzioni, avrebbe disposto due bonifici istantanei di complessivi € 29.999,00. Le somme confluivano su un rapporto estero intestato allo stesso cliente presso un diverso intermediario, dal quale partivano poi quattro bonifici verso beneficiari sconosciuti.

Attivata la procedura interbancaria di recall, venivano recuperati € 15.000,00, cui si aggiungeva un rimborso parziale di € 7.500,00 da parte dell’intermediario estero. Il cliente chiedeva quindi al resistente la restituzione del residuo di € 7.500,00, sostenendo che la banca avrebbe dovuto svolgere accertamenti più accurati. L’intermediario eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedeva il rigetto nel merito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la disciplina applicabile ratione temporis, costituita dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, e ricostruisce il regime probatorio di favore per l’utente. L’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 impone al prestatore di servizi di pagamento una sequenza graduata: provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; solo in un secondo momento, il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore.

Il Collegio esamina quindi l’eccezione dell’intermediario sull’inapplicabilità della disciplina dei pagamenti alle operazioni concluse personalmente dal cliente, sebbene con volontà viziata dal raggiro, richiamando le decisioni ABF citate dalla resistente. Sul punto rileva che l’esenzione dall’obbligo di strong customer authentication è stata riconosciuta dal Collegio di Coordinamento solo per pagamenti da e verso conti accesi presso lo stesso intermediario; nel caso di specie i trasferimenti avvenivano tra conti dello stesso titolare ma presso intermediari diversi, ipotesi non compresa tra quelle escluse dall’art. 15 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389. La SCA era quindi dovuta e, nella specie, è stata provata.

L’attenzione si sposta poi sul pregiudizio dedotto. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, secondo cui nelle operazioni di provvista non si riscontra, di per sé, un danno risarcibile direttamente imputabile all’intermediario cui si riferiscono le operazioni contestate. Nel caso concreto gli importi non sono fuoriusciti dal patrimonio del ricorrente: sono confluiti sul suo conto estero e hanno costituito la provvista per i quattro successivi bonifici, di € 5.000,00, 10.000,00, 8.000,00 e 7.000,00, eseguiti verso i truffatori.

La perdita effettiva, pari al residuo di € 7.500,00, deriva dunque da un successivo pagamento verso terzi disposto su un conto acceso presso altro intermediario, non intervenuto nel procedimento. Essa non è conseguenza immediata e diretta di un inadempimento del resistente. In assenza di evidenze di disconoscimenti riguardanti operazioni effettuate direttamente in favore di terzi, e risultando provata l’adozione della strong customer authentication, il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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