Assegno circolare contraffatto e responsabilità della banca negoziatrice per anomalie ictu oculi (ABF Collegio di Milano n. 1710 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che negozia un assegno circolare emesso da altro istituto risponde dei danni subiti dal cliente quando il titolo presenta anomalie rilevabili ictu oculi, che l’addetto allo sportello avrebbe dovuto rilevare rifiutando il versamento. La responsabilità dell’intermediario non è esclusiva: concorre quella del venditore che abbia accettato di concludere la compravendita di un bene di pregio senza adottare le cautele suggerite dal portale di vendita online e senza identificare l’acquirente. Il nesso di causalità tra la condotta negligente della banca e il pregiudizio patrimoniale sussiste in ragione della mancata verifica della genuinità del titolo. La responsabilità concorrente delle parti si determina secondo il criterio del concorso causale, con riduzione proporzionale del risarcimento.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un orologio di pregio, ne aveva concordato la vendita a un soggetto conosciuto tramite un portale online al prezzo di € 11.000,00. L’acquirente si era dichiarato disponibile a pagare con assegno circolare. Le parti si incontravano presso la filiale dell’intermediario resistente, dove il presunto acquirente consegnava un assegno circolare tratto da una terza banca.

Secondo la ricorrente, l’addetto allo sportello, dopo aver controllato il titolo, l’avrebbe rassicurata sulla sua autenticità, inducendola a consegnare l’orologio. Solo in seguito la cliente apprendeva che l’assegno era contraffatto/clonato e che la filiale apparentemente emittente non esisteva. Sporgeva quindi denuncia per truffa aggravata ex art. 640 c.p. e domandava il risarcimento del valore facciale del titolo. L’intermediario eccepiva la litispendenza e, nel merito, sosteneva di aver operato correttamente secondo la procedura di negoziazione, negando qualsiasi rassicurazione sulla genuinità del titolo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di litispendenza. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, non sussiste litispendenza tra il procedimento volto ad accertare la responsabilità dell’intermediario e un procedimento penale che, pur concernendo le medesime circostanze di fatto, sia diretto all’accertamento della responsabilità di soggetti terzi.

Nel merito, il Collegio procede al confronto tra l’assegno in contestazione e il modello di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016. Emergono plurime difformità: il codice CAB coincide con quello di una succursale della capogruppo e non con quello della banca emittente indicata sul titolo; in calce allo spazio destinato al beneficiario e all’importo in lettere sono presenti linee che il prototipo non prevede; sopra la codeline CMC7 compaiono le parole “di euro” non previste e risultano invertite le diciture tra lato destro e sinistro. La banca apparentemente emittente, inoltre, non è reperibile all’indirizzo indicato nel titolo.

Quanto alla cd. bene emissione, il punto resta controverso e il Collegio rileva l’assenza di documenti idonei a confermare o smentire le contrapposte versioni. Ciò non impedisce, tuttavia, di fondare la responsabilità dell’intermediario: la presenza di anomalie rilevabili ictu oculi nel titolo contraffatto è sufficiente, perché la banca avrebbe dovuto rilevarle e rifiutare il versamento.

Alla responsabilità dell’intermediario concorre quella della ricorrente, che ha accettato di condurre la trattativa tramite il portale di vendita online senza tener conto delle raccomandazioni ivi indirizzate ai clienti in merito ai pagamenti con assegno e senza identificare adeguatamente l’acquirente. Il Collegio richiama il particolare risalto mediatico di episodi analoghi e l’entità degli importi in gioco. La responsabilità è quindi determinata nella misura del 50% per ciascuna parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 5.500,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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