Truffa su investimenti in criptovalute e bonifici del cliente fuori ambito PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 1666 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente, con accesso alla propria area riservata e con il sistema di autenticazione forte, non costituisce operazione di pagamento non autorizzata e resta fuori dall’ambito applicativo della PSD2. La truffa nella fase anteriore al conferimento della disposizione non è imputabile all’intermediario, che non risponde del raggiro subìto dal cliente. Alla banca non possono imporsi obblighi di monitoraggio sui profili di anomalia delle operazioni, tanto meno quando esse siano state consapevolmente volute dal ricorrente, che aveva già effettuato pagamenti simili. Una contestazione generica del mancato rispetto della normativa antiriciclaggio non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario, se questi ha attivato le procedure di recall e di acquisizione dei dati del beneficiario.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato telefonicamente da una sedicente legale, che gli aveva proposto un vantaggioso investimento in trading e criptoattività. La vicenda si è poi rivelata una manovra truffaldina. Il cliente ha eseguito tre bonifici per complessivi € 10.300,00, di cui domanda il rimborso all’intermediario. L’operazione risale al 30 giugno 2025, con tre disposizioni su home banking: € 5.000,00 alle 9:21, € 5.000,00 alle 12:38 e € 300,00 alle 12:39, ciascuna con una commissione di € 1,21.
L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito l’inapplicabilità della disciplina delle operazioni non autorizzate, la correttezza delle disposizioni, la colpa grave del cliente e la mancanza di anomalie. Ha inoltre rappresentato di aver attivato le procedure di recall e di reperimento dei dati del titolare effettivo del conto destinatario, non raggiungibile direttamente tramite SWIFT.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inapplicabilità della PSD2. Rileva che il ricorrente ha personalmente disposto le operazioni, accedendo alla propria area riservata ed eseguendo i bonifici seguendo le indicazioni ricevute dalla sedicente interlocutrice. Nella denuncia lo stesso ricorrente ammette di aver trasferito la somma tramite tre disposizioni. La truffa, quindi, si colloca in una fase anteriore al conferimento dell’ordine di pagamento.
Da ciò deriva che le operazioni non possono qualificarsi come non autorizzate. L’utilizzatore ha materialmente impartito le disposizioni, pur in esecuzione delle indicazioni di terzi truffaldini. Il difetto di responsabilità dell’intermediario è dunque riconosciuto dal Collegio, che esclude l’applicabilità della normativa invocata dal ricorrente.
Il Collegio segnala inoltre che, dai log allegati dall’intermediario, i tre bonifici risultano correttamente autenticati, registrati e contabilizzati. La questione non è oggetto di specifica contestazione, ma il dato conferma la regolarità dell’esecuzione sotto il profilo tecnico.
Quanto alla lamentata violazione delle norme antiriciclaggio e all’omesso blocco delle operazioni, il Collegio richiama il proprio costante orientamento: non possono imporsi alla banca obblighi di monitoraggio rispetto a eventuali profili di anomalia. Tanto meno quando le operazioni, come nel caso di specie, sono state personalmente e consapevolmente disposte dal cliente, che aveva già effettuato operazioni simili in precedenza.
Infine, il Collegio rileva che l’intermediario ha dato prova di aver attivato tutte le procedure necessarie per il recall dei bonifici e per ottenere i dati anagrafici del titolare effettivo del conto di destinazione. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
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