Truffa online con autorizzazione del pagatore: nessun rimborso per operazione autorizzata (ABF Collegio di Bologna n. 1318 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento eseguite con carta, il requisito del consenso del pagatore di cui all’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 non difetta quando il titolare dello strumento autorizzi personalmente la transazione, anche se indotto a ciò dagli artifizi e raggiri di un terzo. In tale ipotesi l’operazione è autorizzata e non ricade nel regime di protezione dettato dall’art. 10 del medesimo decreto per le operazioni non autorizzate. L’autenticazione della transazione sul device del cliente e l’inutilizzabilità della richiesta di blocco su un pagamento già concluso nel circuito escludono la responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una carta di credito emessa dall’intermediario e appoggiata su un conto corrente acceso presso lo stesso. La moglie, dopo aver pubblicato un annuncio su un’app di e-commerce per la vendita di capi di abbigliamento, veniva contattata da un’utente che, con una sequenza di messaggi, e-mail e chat, la induceva a inserire i dati di fatturazione e i documenti personali. Poiché la propria carta risultava non funzionante, la donna inseriva i dati della carta n. ***511 del marito.
La transazione di € 888,00 veniva eseguita alle ore 15:38 dell’11/08/2025, con conferma dell’operazione da parte del ricorrente tramite il proprio device. Il ricorrente, resosi conto della truffa online, contattava ripetutamente l’intermediario a partire dalle ore 15:58 per chiedere l’annullamento; la carta veniva bloccata alle ore 16:33. Il ricorrente chiede quindi la condanna della banca al pagamento della somma sottrattagli.
La motivazione del Collegio
L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 11/2010 sulle operazioni non autorizzate, poiché la transazione era stata autenticata dal ricorrente. Il Collegio affronta preliminarmente proprio la questione dell’applicabilità di tale regime.
Richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi ABF (Collegio di Bologna, decisioni n. 8245/2022 e n. 11201/2022; Collegio di Milano, n. 3945/2022), il Collegio osserva che perché un’operazione possa dirsi non autorizzata deve difettare il consenso del pagatore di cui all’art. 5 d.lgs. n. 11/2010. Quando invece l’operazione è effettuata personalmente dal titolare, sebbene sulla base di un consenso viziato dagli artifizi e raggiri del truffatore, va esclusa l’applicabilità del regime di protezione.
Nel caso concreto, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni del ricorrente, risulta che l’operazione, pur provocata dal raggiro di un terzo, sia stata autorizzata dal titolare, il quale ha volontariamente inserito i dati della carta sulla piattaforma e confermato le notifiche push sul proprio device per validare la transazione. La fattispecie è quindi ricondotta alle operazioni autorizzate ex art. 5, non a quelle non autorizzate ex art. 10.
Il Collegio esclude inoltre alcuna responsabilità dell’intermediario: non vi è prova del suo coinvolgimento nella truffa, e il grado di diligenza dovuto alla clientela non può spingersi fino a inserirsi nelle scelte autonomamente compiute dal correntista in contesti estranei alla relazione bancaria. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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