Truffa: dal profitto all’autore la presunzione logica non invertita (Cass. pen. Sez. VII n. 25210 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito — e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte — sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l’intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profitto all’autore dell’azione tipica segue un criterio di normalità causale: il vantaggio patrimoniale non è evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. Tale massima non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, superabile solo mediante allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale, quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, la dimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di truffa e la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge processuale per il difetto di contraddittorio derivante dall’acquisizione della querela della persona offesa a fini probatori, in mancanza di adeguate ricerche volte ad accertarne l’effettiva irreperibilità.
Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di colpevolezza, assumendo che esso si fondasse sulle sole dichiarazioni contenute nella querela. La questione centrale riguarda la sostenibilità del giudizio di responsabilità una volta espunta la querela dal compendio probatorio e la possibilità di desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla percezione del relativo profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo non considera come la doglianza sia stata accolta dal giudice di secondo grado, con declaratoria di inutilizzabilità dell’atto e con esclusione dello stesso dal giudizio di responsabilità. La censura è dunque priva di interesse, essendo già soddisfatta nel grado precedente.
Analogo esito segue il secondo motivo. Il ricorrente assume che la condanna si fondi unicamente sulla querela, ma la Corte d’appello ha confermato la partecipazione dell’imputato sulla base di un compendio del tutto autonomo: la documentazione relativa alla carta Postepay, i documenti identificativi, l’accreditamento della somma provento della truffa sulla carta ottenuta dall’imputato, la messaggistica e le testimonianze dei dipendenti della società titolare dell’attività gestoria. Il vizio dedotto risulta quindi privo di correlazione con la motivazione impugnata.
Il passaggio centrale riguarda la massima di esperienza invocata. La Corte osserva che, in tema di truffa, è pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico della condotta decettiva.
Il ragionamento non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio. La massima opera come criterio di valutazione del compendio indiziario e può essere neutralizzata solo da circostanze alternative specifiche e concrete, idonee a collocare l’imputato fuori dalla catena causale. Nel caso concreto tale interruzione non è stata dedotta, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la rilevata inammissibilità non è superata dalle memorie sopravvenute.
Nota della Redazione
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