Il vizio di insufficienza motivazionale è inammissibile nel riesame del sequestro probatorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 13346 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È pertanto inammissibile il motivo che deduca la mera insufficienza o la contraddittorietà della motivazione. Il sequestro dei contenuti di dispositivi informatici, nelle forme della copia forense, non è indiscriminato quando risultino indicate chiavi di ricerca strettamente collegate all’indagine, delineando il rapporto pertinenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 4, comma 1, in relazione agli artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, legge n. 7/2000, e art. 2387 cod. civ., aveva proposto istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di uno smartphone e di un PC emesso dal pubblico ministero.

Il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento, nonostante la restituzione dei supporti informatici intervenuta nelle more, previa estrazione di copia dei dati. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura, l’assenza di motivazione sul punto e il difetto del fumus del reato contestato, con un motivazione insufficiente e contraddittoria che avrebbe dovuto essere “rafforzata” in ragione del collegamento indiretto con il fatto per cui si procedeva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rammentato che l’interesse al ricorso non è escluso dalla restituzione dei dispositivi, essendo comunque ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di conferma del sequestro di un supporto informatico quando sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci). Tale interesse, tuttavia, non può consistere nella generica esigenza di eliminazione dal fascicolo dei dati probatori acquisiti, ma deve essere individuato in relazione alle copie realizzate.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di sequestro è circoscritto alla violazione di legge, mentre il motivo svolto in termini di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione esula dal perimetro del giudizio di cassazione. La motivazione è sindacabile solo quando sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.

Il primo motivo è stato altresì ritenuto infondato. La Corte ha osservato che il decreto del pubblico ministero e l’ordinanza del Tribunale hanno adeguatamente collegato l’esigenza acquisitiva alla necessità di approfondire gli altri addebiti oggetto della medesima indagine, evidenziando i nessi tra il ricorrente e le altre vicende investigate e la plausibilità dell’ipotesi che sui dispositivi potessero rinvenirsi tracce utili. Irrilevante è la sussistenza di rapporti di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., assumendo rilievo il rapporto pertinenziale motivato dal giudice del riesame.

Il sequestro dei contenuti, per come delimitato nel decreto, non è stato disposto in modo indiscriminato, essendo state indicate chiavi di ricerca strettamente collegate all’indagine. Non ravvisandosi violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, né la predicata assenza di motivazione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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