Truffa con social engineering e bonifico istantaneo disposto dal cliente (ABF Collegio di Bologna n. 1303 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal pagatore, con l’inserimento di tutti i fattori richiesti per l’esecuzione, costituisce operazione autorizzata, anche quando sia impartito seguendo le indicazioni del frodatore e senza piena percezione della reale finalità del pagamento, come avviene nei pagamenti c.d. “sotto dettatura” tipici del social engineering. In tal caso non opera il regime di responsabilità degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010, ma la responsabilità dell’intermediario può configurarsi solo in via concorrente, secondo il diritto comune, ove emerga un apporto causale alla realizzazione dell’evento dannoso. Tale apporto non si presume: grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa, secondo il principio dispositivo che governa il procedimento arbitrale.
Il Fatto
La ricorrente espone di essere stata vittima di una truffa articolata, realizzata mediante phishing, spoofing e social engineering, che l’avrebbe indotta a disporre un bonifico istantaneo di euro 47.500,00. Secondo la ricostruzione, un SMS riferito a una presunta autorizzazione di pagamento di euro 1.570,00 apriva un contatto telefonico nel quale un interlocutore, qualificatosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, prospettava una truffa in corso presso la filiale e la invitava a recarsi con urgenza allo sportello per disporre un bonifico finalizzato a “bloccare” l’operazione, raccomandandole di non interloquire con il personale.
La ricorrente si recava quindi in filiale e disponeva il bonifico istantaneo, eseguito su sua richiesta. Deduce l’anomalia dell’operazione rispetto alla propria operatività storica e un difetto di attenzione del personale bancario. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per litispendenza con il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze e, nel merito, sostiene che l’operazione è stata personalmente richiesta e autorizzata dalla cliente, con indicazione di importo, beneficiario e causale, e che il bonifico istantaneo è irrevocabile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Secondo il consolidato orientamento arbitrale richiamato, non sussiste litispendenza tra il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, volto ad accertare eventuali profili di responsabilità dell’intermediario, e il procedimento penale, diretto ad accertare la responsabilità penale di soggetti terzi in relazione ai medesimi fatti.
Nel merito, la fattispecie è inquadrata nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2. È pacifico che l’operazione consista in un bonifico istantaneo disposto personalmente dalla ricorrente presso la filiale. Quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori richiesti, essa è operazione autorizzata e resta esclusa l’applicazione del regime di responsabilità degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. In tale nozione rientrano anche i pagamenti eseguiti seguendo le indicazioni del frodatore, senza piena percezione della reale natura dell’operazione.
La responsabilità dell’intermediario può quindi essere solo concorrente, di diritto comune, ove emerga un apporto causale alla realizzazione dell’evento dannoso: a titolo esemplificativo, la mancata disponibilità di canali di contatto idonei a verificare la genuinità delle indicazioni, la mancata individuazione di un tentativo di frode in corso rappresentato allo sportello, l’omesso rilievo di indici di frode evidenti.
Il Collegio richiama il proprio più recente orientamento in materia di social hacking, che valorizza i comportamenti macroscopicamente imprudenti dei ricorrenti e la notorietà del fenomeno del caller ID spoofing, escludendo il concorso di colpa dell’intermediario anche in presenza di chiamate apparentemente provenienti da numerazioni istituzionali. Nel caso di specie non emergono elementi idonei a configurare un apporto causale dell’intermediario.
Assume rilievo centrale la carenza probatoria: la ricorrente non ha prodotto evidenze tecniche oggettive, quali screenshot del registro chiamate o tabulati telefonici, idonee a dimostrare l’effettiva ricezione della chiamata asseritamente proveniente da un’utenza riconducibile alle Forze dell’Ordine. Ciò impedisce di accertare una situazione di effettiva coartazione o di riduzione della capacità di autodeterminazione. Non risultano inoltre indici di anomalia tali da imporre un intervento impeditivo, posto che i criteri del D.M. n. 112/2007 non assumono valore precettivo diretto ai fini del disconoscimento delle singole operazioni. Il Collegio considera la particolare condizione personale della ricorrente, ma rileva l’assenza dei presupposti per un obbligo di intervento ex ante. Infine, il principio di irrevocabilità degli ordini di pagamento, sancito dall’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, esclude la revoca del bonifico istantaneo una volta ricevuto l’ordine. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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