Segnalazione SIC illegittima e danno non patrimoniale: onere di allegazione e prova (ABF Collegio di Milano n. 4324 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione illegittima nei sistemi di informazione creditizia non produce un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in re ipsa. Il soggetto che ne chiede il risarcimento ha l’onere di allegare e provare la lesione concreta del proprio interesse e la sua riconducibilità al fatto illecito. La prova può essere fornita anche per presunzioni, ma occorre che il danneggiato indichi elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. è ammessa solo quando sia raggiunta la prova dell’an del danno e risulti impossibile o eccessivamente difficile provarne il quantum. Quando l’intermediario rettifica la segnalazione nel corso del procedimento, viene meno l’interesse ad agire e si dichiara la cessazione della materia del contendere sul relativo capo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo, con una maxi-rata finale in scadenza. Prima della scadenza concordava con il concessionario l’acquisto di un nuovo veicolo e il ritiro dell’usato a un valore pari all’importo della maxi-rata, che il concessionario avrebbe dovuto versare direttamente alla società finanziaria. L’atto di vendita dell’usato veniva formalizzato il 20.12.2024.

Nonostante l’accordo, il ricorrente veniva segnalato nei SIC, e in particolare presso CRIF, come inadempiente per circa sei mesi a partire da gennaio 2025. Ha quindi adito l’Arbitro chiedendo la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione creditizia.

La motivazione del Collegio

L’intermediario ha riconosciuto che la segnalazione derivava dal ritardo del concessionario nel versare le somme per l’estinzione del finanziamento, in forza di un accordo al quale dichiara di non aver partecipato. Ha inoltre documentato la rettifica della segnalazione, producendo una visura aggiornata al 14.01.2026 dalla quale non risultano più segnalazioni negative, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio rileva che, sulla domanda di cancellazione, l’intermediario ha documentato l’avvenuta regolarizzazione. La visura aggiornata non è contestata dal ricorrente — che non ha replicato — e non contiene più le segnalazioni oggetto di doglianza. Richiamando l’orientamento già espresso in casi analoghi, il Collegio afferma che, quando l’intermediario soddisfa la richiesta del cliente nel corso del procedimento, viene meno l’interesse ad agire su quel punto. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il principio secondo cui il danno da illegittima segnalazione nei sistemi di informazione creditizia non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato. Il danneggiato deve dimostrare una lesione concreta e la sua riconducibilità al fatto illecito. Anche per il danno non patrimoniale la giurisprudenza richiede la prova del pregiudizio effettivo; le presunzioni sono ammesse, purché la parte fornisca elementi di fatto idonei a desumere l’esistenza e l’entità del danno. Il richiamo all’art. 1226 c.c. chiarisce che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’an e riguarda soltanto il quantum.

Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a una generica richiesta di risarcimento. Non ha documentato alcun diniego di finanziamento, né ha descritto specifiche difficoltà di accesso al credito o altri nocumenti patrimoniali o personali. La pretesa è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, anche solo presuntivo. Il Collegio dichiara pertanto la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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