Cessione di crediti futuri e compensabilità dei controcrediti sopravvenuti del debitore ceduto (Cass. civ. Sez. 3 n. 14479 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il primo comma dell’art. 1248 c.c., nel disciplinare l’ipotesi dell’accettazione pura e semplice della cessione da parte del debitore, si riferisce a un credito ceduto già esistente e a un controcredito parimenti esistente. Anche il secondo comma della medesima disposizione disciplina l’ipotesi della cessione di crediti non futuri, ma con riferimento al caso di mancata accettazione, attribuendo rilievo alla notificazione quale evento che giustifica l’esclusione della compensazione con i controcrediti del debitore ceduto sorti posteriormente. Ne consegue che, nella cessione di crediti futuri, accettata dal debitore ceduto, questi può opporre in compensazione al cessionario un proprio controcredito nei confronti del cedente, sorto successivamente alla cessione, in quanto l’effetto traslativo si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza.
Il Fatto
La controversia origina da un contratto di factoring stipulato tra una banca e una società cedente, in forza del quale la banca acquisiva, in massa, i crediti presenti e futuri vantati verso le società aderenti, tra cui una società poi trasformatasi in s.a.s. La cessione dei crediti nei confronti di tale debitrice era stata accettata e riconosciuta con atto sottoscritto nel 2015. A fronte dell’inadempimento del debitore ceduto, la banca otteneva un decreto ingiuntivo, avverso il quale la società proponeva opposizione, eccependo la compensazione con propri controcrediti nascenti da note di credito emesse dal cedente successivamente alla cessione. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, riteneva parzialmente opponibile la compensazione, riducendo il credito ingiunto.
La Motivazione della Corte
La banca ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1248 c.c., sostenendo che l’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto comporti una rinuncia alla compensazione anche con riguardo ai crediti sorti successivamente. La Corte valuta la censura come sostanzialmente volta a contestare la comprensibilità della motivazione in iure resa dal giudice di merito, che aveva evocato il precedente delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 19341 del 2017.
La Corte di Cassazione chiarisce che l’accettazione della cessione, disciplinata dal primo comma dell’art. 1248 c.c., presuppone l’esistenza di un credito ceduto già sorto e di un controcredito parimenti già esistente. Il senso della norma risiede nell’impossibilità per il debitore che, pur avendo già maturato un controcredito, accetti la cessione senza dichiararlo, di opporlo successivamente. L’espressione “avrebbe potuto opporre” dimostra che la regola si riferisce esclusivamente a crediti già scaduti e non a quelli futuri.
Il secondo comma della stessa disposizione, riguardante l’ipotesi di mancata accettazione, attribuisce rilievo alla notificazione come momento che preclude la compensazione con controcrediti sorti posteriormente. In tale evenienza, il debitore che non ha accettato la cessione non ha potuto rinunciare alla compensabilità dei crediti già venuti ad esistenza. La mancata accettazione disancora il credito dal rapporto originario per il futuro, negando rilievo ai controcrediti successivamente sorti.
La Corte ne deduce, anche tramite un argumentum a contrario, che la compensazione con controcrediti futuri resta ammissibile nel caso di cessione di crediti futuri accettata dal debitore, poiché l’effetto traslativo si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza, e l’accettazione non può precludere la compensazione con crediti non ancora sorti al momento della sua manifestazione. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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