Onere probatorio del cliente che non specifica la frode informatica (ABF Collegio di Torino n. 709 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di operazioni di pagamento online asseritamente non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a provare, secondo la sequenza graduata dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti. La prova dell’autenticazione forte PSD2 costituisce antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave o del dolo dell’utilizzatore. Ove il PSP fornisca tale dimostrazione e il cliente non circostanzi in modo specifico le modalità della frode, la domanda di rimborso è rigettata per difetto di prova dei fatti costitutivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto cointestato, ha contestato quattro bonifici non autorizzati eseguiti tra il 18 e il 19 giugno 2025 per un totale di € 3.867,00. Ha riferito di essere venuto a conoscenza delle operazioni solo dopo la notifica di un bonifico istantaneo del 19 giugno, di essersi recato in filiale per bloccare il conto e di aver presentato reclamo, respinto dall’intermediario.
Il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto gli alert per tutte le operazioni e ha richiamato le nuove regole europee sui bonifici, chiedendo il rimborso delle somme e delle spese. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità per carenza di prova e ha dedotto che le operazioni erano state autenticate tramite App di Mobile Banking con inserimento del PIN da dispositivo genuino e autenticazione forte PSD2, con invio di SMS alert e presenza di un disclaimer sulle disposizioni in tempo reale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. L’art. 10 del decreto impone al PSP una sequenza probatoria precisa: innanzitutto dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; solo in seguito provare il comportamento gravemente colposo, fraudolento o doloso dell’utilizzatore.
Il Collegio aderisce all’orientamento condiviso secondo cui la prova dell’autenticazione rappresenta l’antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave o del dolo dell’utente. Nel caso concreto, l’intermediario ha prodotto evidenze dell’autenticazione forte delle quattro disposizioni, mentre il ricorrente non ha indicato in maniera specifica le circostanze di fatto della frode, essendo venuto a conoscenza delle operazioni solo attraverso l’accesso al conto online.
Il Collegio richiama il proprio orientamento (Collegio di Torino, decisione n. 6623/2024), che considera la mancanza di prove atte a circostanziare l’utilizzo fraudolento motivo di rigetto, senza attribuire rilievo a eventuali indici di anomalia quali numerosità e vicinanza delle transazioni. Né assume peso l’omesso invio di notifiche per alcune operazioni, poiché l’intermediario ha provato l’invio degli SMS e la presenza, su App e Internet Banking, di un disclaimer che specifica l’esecuzione in tempo reale e non annullabile dei bonifici ordinari.
Quanto alla domanda accessoria di rifusione delle spese legali, il Collegio rileva che non è stato versato in atti il preavviso di parcella dell’avvocato. La domanda di restituzione è pertanto non accoglibile per totale mancanza della prova dei fatti rilevanti e controversi da parte ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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