Truffa telefonica e bonifico disposto di persona assorbe il nesso causale (ABF Collegio di Bari n. 2322 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bonifico disposto personalmente dal cliente presso lo sportello, vittima di una truffa telefonica, il fatto gravemente colposo del ricorrente, che si rechi di persona in filiale presso uno sportello presidiato da un dipendente e ometta di esporre a quest’ultimo le richieste del frodatore, assorbe il rilievo causale di qualsiasi inadempimento dell’intermediario. Non è configurabile una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, salvo che dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario ovvero a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. La normativa antiriciclaggio non impone all’intermediario di bloccare ex ante un’operazione personalmente disposta dal cliente.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato vittima, in data 23/07/2025, di una truffa telefonica: un soggetto qualificatosi falsamente come appartenente alle forze dell’ordine lo convinceva a disporre un bonifico di € 14.500 dal conto corrente aperto presso l’intermediario resistente. Egli lamenta che l’operazione avrebbe dovuto essere classificata come anomala e sospetta ai sensi della normativa antiriciclaggio, di averne segnalato immediatamente la natura fraudolenta senza che la banca attivasse alcuna procedura, e un ritardo nella gestione del recall per problemi tecnici incontrati in filiale la mattina seguente.
L’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza con il reclamo e, nel merito, rileva che l’operazione è stata personalmente disposta ed eseguita dal cliente presso lo sportello, che il richiamo è stato tempestivamente inoltrato il 24/07/2025 e che nessuna norma impone il blocco ex ante di un’operazione voluta dal cliente. Il ricorrente replica e produce documentazione integrativa; l’intermediario ne denuncia la tardività.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata corrispondenza tra ricorso e reclamo. Le Disposizioni ABF richiedono che il ricorso abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo, da intendersi secondo una sostanziale simmetria, nel senso che l’intermediario sia stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza e nella possibilità di risolverla bonariamente, come affermato dalla decisione del Collegio di Bari n. 8942/2023. Dalla tabella allegata alle controrepliche dello stesso intermediario emerge che in sede di reclamo il ricorrente aveva già lamentato la mancanza di un intervento “utile alla sospensione o al richiamo dell’operazione”: l’eccezione è quindi rigettata. Le nuove istanze e la documentazione depositata in repliche costituiscono, per il Collegio, mera puntualizzazione e non mutatio libelli.
Nel merito, il Collegio rileva che il ricorrente ha autorizzato personalmente l’operazione, disposta alle ore 13:26 del 23/07/2025 presso una filiale della banca, sia pure a seguito dei raggiri di un terzo. Non si ravvisano profili di negligenza dell’intermediario, mentre il fatto gravemente colposo del ricorrente assorbe il rilievo causale di qualsiasi inadempimento della banca, secondo l’insegnamento della decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024. La ricostruzione dei fatti rende inoltre inapplicabile la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 sugli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento, poiché le operazioni sono state concluse personalmente dal cliente.
Il Collegio esclude poi una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento, che potrebbe configurarsi solo in presenza di un apporto causale documentato, come la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto, o il mancato rilievo di indici di frode ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112. Nessuna di tali ipotesi ricorre.
Quanto alla normativa antiriciclaggio, non emerge alcun elemento che suggerisse un rafforzamento degli obblighi di adeguata verifica: l’elemento determinante del raggiro resta il comportamento del ricorrente. Sulla gestione del richiamo, il riscontro negativo dell’intermediario ricevente, per assenza di fondi, è pervenuto il 13/08/2025; il Collegio ricorda che, divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento ex art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, il rimborso richiede il consenso del beneficiario o un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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