Cessione del quinto: rimborsabili pro quota i costi up-front dopo l’estinzione anticipata (ABF Collegio di Bari n. 2310 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento stipulati prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva dei costi up-front, quali le commissioni di istruttoria e le provvigioni riconosciute all’intermediario del credito. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 non consente di escludere tali oneri dalla riduzione, dovendosi applicare l’art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. In mancanza di una valida previsione pattizia sul criterio di rimborso, la riduzione si effettua secondo il criterio suppletivo della curva degli interessi. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili in assenza di una condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due contratti di prestito rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, stipulati il 9 ottobre 2018 e il 16 dicembre 2019, li aveva estinti anticipatamente. Lamentava il diniego opposto dall’intermediario al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione all’erogazione e non maturati, chiedendo la restituzione di € 1.238,78 per il primo contratto e € 1.842,64 per il secondo, oltre interessi legali, o in subordine il rimborso secondo la curva degli interessi.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro. L’intermediario resisteva sostenendo la natura up-front delle commissioni e delle provvigioni, l’esclusione dei costi istantanei dalla riduzione del costo totale del credito e l’inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor al caso di specie. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis. Entrambi i contratti sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, che ha modificato l’art. 125-sexies TUB. Rileva che la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, con la conseguenza che non può invocarsi l’esclusione dei costi up-front dalla riduzione.
Richiamato il proprio consolidato indirizzo, il Collegio applica l’art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria, interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor) e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Ne deriva la rimborsabilità anche degli oneri up-front, in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale, secondo un criterio analogo a quello pattuito per gli interessi corrispettivi.
Il Collegio respinge l’argomentazione dell’intermediario fondata sulla sentenza CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21. Osserva che quella pronuncia riguarda il credito immobiliare ai consumatori e non contraddice la sentenza Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a beni immobili residenziali.
Nel merito, le clausole contrattuali attestano la natura up-front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni, corrisposte per prestazioni esaurite alla conclusione dei finanziamenti. Il diritto alla riduzione è quindi riconosciuto. In mancanza di una valida pattuizione, il rimborso è quantificato con il criterio suppletivo della curva degli interessi: € 816,00 per il primo contratto, estinto alla 48ma rata su 120, e € 1.500,00 per il secondo, estinto alla 27ma rata. Sull’importo complessivo di € 2.316,00 maturano gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.
Il Collegio dichiara infondata l’istanza sul ristoro delle rate versate in eccedenza, non suffragata da elementi probatori ex art. 2697 cod. civ., e rigetta la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, non emergendo la necessità della presenza del professionista in un procedimento seriale e privo di complessità.
Nota della Redazione
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