Truffa telefonica e bonifico istantaneo disposto dal cliente: difetto di autorizzazione escluso (ABF Collegio di Torino n. 4437 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il difetto di autorizzazione presuppone che l’operazione sia stata eseguita da un soggetto diverso dal pagatore. Quando il cliente dispone materialmente il bonifico, ancorché indotto in inganno da un sedicente operatore dell’intermediario, non ricorre il presupposto per il rimborso e la fattispecie resta fuori dall’ambito applicativo degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. La condotta del pagatore che disponga l’operazione senza alcuna verifica, ignorando la segnalazione di discrepanza tra IBAN e intestatario del beneficiario, integra peraltro colpa grave, ostativa al rimborso ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010.

Il Fatto

Dopo l’esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso di € 1.680,00, importo di un bonifico istantaneo disposto il 12.12.2025 tramite l’App mobile dell’intermediario. Secondo la ricostruzione della parte, un sedicente tecnico della banca, contattatala da un numero apparentemente riconducibile all’istituto, l’aveva persuasa a eseguire un bonifico verso un conto intestato a sé stessa, con IBAN però fornito dal falso operatore, per “bloccare” un’altra pretesa operazione fraudolenta in corso.

Il ricorrente sosteneva che l’operazione, disposta sotto inganno e senza volontà libera e consapevole, non potesse considerarsi autorizzata. L’intermediario eccepiva che il bonifico era stato eseguito dal cliente stesso, con autenticazione a doppio fattore, e che il sistema di Verifica del beneficiario aveva segnalato la discrepanza tra IBAN e intestatario, senza che il ricorrente desistesse.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Il consenso del pagatore è elemento necessario dell’operazione: in sua assenza l’operazione non è autorizzata e grava sull’intermediario l’onere di provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione. Il limite è però costituito dalla condotta dell’utilizzatore che abbia agito con dolo o colpa grave nell’osservanza degli obblighi di custodia e corretto utilizzo degli strumenti di pagamento.

Il punto decisivo è l’eccezione dell’intermediario sull’inapplicabilità della PSD2 per effetto delle dichiarazioni confessorie della parte. Il Collegio la ritiene fondata: il ricorrente, in sede di denuncia e di ricorso, ha ammesso di aver personalmente disposto l’operazione, ancorché vittima di un raggiro. A ciò si aggiunge che l’IBAN del beneficiario recava come intestazione anagrafica il nome del ricorrente stesso, circostanza che, secondo le sue stesse deduzioni, lo aveva indotto a confidare nella genuinità delle indicazioni ricevute.

Il Collegio richiama quindi il consolidato orientamento dell’ABF per i casi in cui l’operazione è eseguita per intero dal pagatore e questi ammette di averla materialmente disposta, seppure su indicazione del frodatore: in tali ipotesi è esclusa in radice l’esistenza del presupposto del rimborso, cioè il difetto di autorizzazione, con conseguente estraneità della fattispecie agli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. Sono richiamate, ex multis, le decisioni del Collegio di Torino n. 573/2025, n. 13147/2024 e n. 2080/2023 e del Collegio di Milano n. 11483/2024.

Il Collegio esclude inoltre che sia provato un apporto causale dell’intermediario alla frode. La condotta del ricorrente, che senza alcuna verifica ha volontariamente ignorato la segnalazione di discrepanza tra IBAN e beneficiario, disponendo il pagamento a favore di un soggetto terzo estraneo, è connotata da colpa grave. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *