Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri up front e curva interessi (ABF Collegio di Torino n. 4438 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al consumatore compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo criteri distinti. I costi recurring, che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, si rimborsano con il criterio proporzionale lineare. I costi up front, che remunerano attività della fase di trattativa e formazione del contratto, si riducono secondo la curva degli interessi applicata agli interessi corrispettivi. Le spese di istruttoria e le provvigioni dell’intermediario del credito hanno natura up front. I principi della sentenza CGUE C-555/21, che ha escluso la rimborsabilità degli oneri up front, valgono solo nel credito immobiliare e non si estendono al credito al consumo. L’obbligazione restitutoria grava sull’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate. Con ricorso all’ABF chiedeva il rimborso degli oneri non maturati, quantificati in complessivi € 348,00, di cui € 240,00 per spese di istruttoria ed € 108,00 per provvigioni dell’intermediario. In via principale invocava il criterio pro rata per tutte le voci; in via subordinata distingueva tra costi recurring e costi up front, chiedendo per questi ultimi una riduzione rapportata alla curva degli interessi. Domandava inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate dopo l’estinzione, le spese legali, gli interessi legali e il contributo di € 20,00 per la procedura.
L’intermediario resistente riferiva di aver già rimborsato gli oneri dovuti secondo la disciplina contrattuale. Eccepiva la natura up front e non rimborsabile delle spese di istruttoria e delle provvigioni, fatturate direttamente dal terzo, e richiamava la sentenza CGUE C-555/21. Sosteneva l’insussistenza di quote versate in eccedenza e chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva riguardo alle provvigioni retrocesse all’intermediario del credito. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF, richiamato con la decisione del Collegio di Torino n. 6733/2023, l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.
La materia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/48/CE. L’applicazione della norma è disposta dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021: per i contratti successivi al 25 luglio 2021 è riconosciuto il diritto alla riduzione proporzionale di interessi e di tutti i costi del credito; per i contratti anteriori opera il testo dell’art. 125-sexies vigente alla sottoscrizione. Il richiamo originario alla normativa secondaria della Banca d’Italia è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263/2022, e l’art. 11-octies è stato poi modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, con esplicito riferimento al diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE.
Il Collegio richiama quindi l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e la sentenza CGUE Lexitor, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti anteriori, va interpretata in senso conforme alla Lexitor, come osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019.
Da ciò deriva il criterio condiviso: rimborso proporzionale lineare per i costi recurring e riduzione secondo la curva degli interessi per i costi up front. Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio, ferma la necessaria conoscibilità ex ante.
Il Collegio esclude l’applicazione al caso dei principi della sentenza CGUE C-555/21, relativa al solo credito immobiliare. Qualifica pertanto come up front sia le provvigioni dell’intermediario sia le commissioni di istruttoria, applicando il criterio della curva degli interessi. Ne risulta un importo dovuto di € 227,41, inferiore ai € 348,00 richiesti perché calcolati dalla parte con il pro rata su tutte le voci. Spettano gli interessi legali. Il Collegio rigetta invece la domanda di restituzione delle quote in eccedenza, per genericità e assenza di prova, e quella delle spese legali, stante la serialità del contenzioso e l’assenza dei presupposti della decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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