La domanda di ripetizione dell’indebito bancario presuppone la prova dell’intera sequenza degli estratti conto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9529 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce questione nuova, inammissibile in sede di legittimità, la deduzione della mancata stipulazione per iscritto del contratto di conto corrente, quando la domanda di primo grado sia stata impostata sulla carenza della forma scritta delle sole clausole relative a interessi e oneri. Il correntista che agisce per l’accertamento negativo del saldo e la ripetizione dell’indebito è onerato di provare l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una valida causa debendi, anche mediante la produzione degli estratti conto, della loro serie completa o di documentazione equipollente. La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte nel ricorso.

Il Fatto

La società correntista e i fideiussori convenivano in giudizio l’istituto di credito per ottenere la rideterminazione del saldo di quattro conti correnti, deducendo l’illegittimità degli interessi ultralegali, degli interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e di altre voci applicate senza valida pattuizione scritta. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, rilevando la produzione solo parziale degli estratti conto e la mancata allegazione dei contratti. La corte d’appello confermava la decisione, sottolineando l’insufficienza della documentazione prodotta e l’inammissibilità dell’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducevano di aver fin dall’inizio allegato l’assenza di contratti scritti. Il motivo è stato ritenuto nuovo, in quanto la questione non era stata trattata nel giudizio di merito e i ricorrenti non avevano indicato l’atto processuale in cui tale circostanza era stata dedotta, secondo il principio di autosufficienza del ricorso. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della tesi, rilevando che l’atto di citazione faceva riferimento non alla mancanza del contratto, ma alla carenza di clausole scritte che legittimassero gli addebiti, come dimostrava anche l’istanza di esibizione dei contratti stessi.

La Suprema Corte ha poi richiamato il consolidato principio secondo cui, in materia di ripetizione dell’indebito bancario, l’attore deve fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento sia della mancanza di causa debendi, anche attraverso la produzione degli estratti conto. La regola, di carattere generale, si modula diversamente quando l’allegazione della conclusione del contratto verbis tantum sia incontroversa o, al contrario, contestata dalla banca, gravando in tal caso su quest’ultima l’onere di dimostrare la validità della forma scritta.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., essendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il giudizio sull’idoneità della documentazione prodotta, eventualmente equipollente (scalari, videate, distinte di versamento), costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali che, nella specie, non erano stati prospettati, anche in ragione della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ..

La Corte ha inoltre precisato che la questione dell’anatocismo, sollevata solo in memoria illustrativa, è inammissibile perché la memoria non può introdurre nuove doglianze e perché, in ogni caso, il ricorso non indicava la data di stipulazione dei contratti, necessaria per verificare l’applicabilità della normativa successiva alla delibera CICR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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