Truffa telefonica e colpa grave del cliente concorrono pariteticamente con la banca (ABF Collegio di Bologna n. 2652 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie su operazioni di pagamento disconosciute, è onere dell’intermediario provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010. Quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Se invece la truffa è riconoscibile da una persona di normale avvedutezza, il cliente risponde per colpa grave. A tale colpa può affiancarsi quella dell’intermediario che omette di attivarsi al ricorrere degli indici di anomalia del DM n. 112/2007: in tal caso la responsabilità è concorrente e si ripartisce in concreto tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di debito associata a un conto corrente aperto online, riceve una notifica di spesa di circa € 40,00 per un acquisto presso un negozio localizzato a Zurigo. Accedendo al conto constata l’addebito. Poco dopo riceve una telefonata da un numero riconducibile all’intermediario: il sedicente operatore, dopo aver chiesto conferma della transazione, dispone il rimborso della somma. Contemporaneamente pervengono sette addebiti per complessivi € 9.092,66. Il ricorrente nega di aver cliccato su link, comunicato credenziali o accettato transazioni, e chiede la restituzione dell’importo.

L’intermediario sostiene che tutte le operazioni sono state autorizzate in-app tramite il dispositivo mobile in possesso esclusivo del cliente, univocamente associato al conto, con autenticazione conforme ai requisiti della SCA, tra le ore 15:49 e le ore 17:06. Sostiene inoltre che la notifica push iniziale costituiva una mera pre-autorizzazione, poi rilasciata dall’esercente senza addebito, e che i LOG contraddicono la ricostruzione del ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio osserva che le operazioni ricadono sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, che pone a carico dell’intermediario la prova dell’autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione.

Non è del tutto chiaro, da quanto dedotto, se le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente o dal truffatore: l’intermediario parla di inserimento dei dati della carta sul sito web di riferimento, circostanza che non esclude l’intervento di un terzo. Per il Collegio le conclusioni non cambiano. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, se l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa è autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2; altrimenti quel regime opera appieno. Nella specie le operazioni risultano comunque correttamente autenticate con l’App associata al conto e la notifica PUSH in-app (fattore di possesso) oltre alla password (fattore di conoscenza).

Rileva allora la condotta del cliente, che il Collegio reputa connotata da colpa grave. La truffa descritta, sia pure in termini sommari, è tra quelle che una persona di normale avvedutezza e prudenza dovrebbe essere in grado di individuare, senza dar seguito alle indicazioni di sms o chiamate truffaldine, come già affermato da ABF Bologna, decisione n. 3082/2025. Il ricorrente non ha neppure prodotto evidenza del numero dal quale asserisce di aver ricevuto la chiamata.

Accertata la colpa grave del cliente, il Collegio rileva però gli indici di anomalia previsti dall’art. 8 del DM n. 112/2007. Le operazioni sono sette, di cui quattro a favore dello stesso beneficiario, ad Amsterdam, realizzate nel giro di sei minuti (tra le 16.17 e le 16.23). Ricorre l’indicatore della lettera a), punto 2 — tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore presso un medesimo punto vendita. L’intermediario ha quindi colposamente omesso di attivarsi per impedire il rischio di frode normativamente tipizzato.

Il Collegio procede così a una distribuzione in concreto del concorso di colpa nella misura del 50% ciascuna, con rimborso di € 4.546,00 oltre interessi. Dispone inoltre il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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