Nessun rimborso PSD2 per truffa telefonica se il pagatore esegue personalmente l’operazione (ABF Collegio di Milano n. 142 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte direttamente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il cliente agisce su istruzioni di un frodatore e senza la consapevolezza di compiere una transazione. In tale ipotesi non trova applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e dal D. Lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che non si procede alla verifica dell’esecuzione e dell’autenticazione delle operazioni. Un eventuale concorso dell’intermediario può essere ravvisato solo in presenza di circostanze specifiche, tra cui la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver ricevuto un sms che segnalava un addebito sul conto e di essere stata poi contattata telefonicamente da un soggetto che si qualificava come operatore delle forze dell’ordine. Su indicazioni del sedicente operatore si recava presso una filiale dell’intermediario, dove chiedeva lo svincolo di buoni fruttiferi postali per € 70.000,00 e disponeva due bonifici per complessivi € 67.000,00, oltre a tre ricariche di carta prepagata, rimanendo in contatto telefonico con il truffatore.
La cliente denunciava i fatti il giorno successivo e chiedeva l’annullamento delle operazioni, lamentando che gli operatori, nonostante il palese stato di confusione e ansia, non avessero eseguito i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. L’intermediario eccepiva che la stessa ricorrente aveva ammesso di aver personalmente eseguito le operazioni seguendo le istruzioni del frodatore, recuperava € 3.787,00 derivanti da una delle operazioni e le accreditava sul conto, e riferiva di aver introdotto un messaggio univoco sul dispositivo di firma per rendere edotta l’utenza. In replica la ricorrente insisteva sulla carenza dei controlli allo sportello e, in via alternativa, chiedeva il rimborso di € 63.213,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la fattispecie come due bonifici eseguiti allo sportello, preceduti dallo svincolo dei buoni fruttiferi, ed evidenzia che è pacifico come ciascuna operazione sia stata eseguita direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore.
Da qui la qualificazione giuridica decisiva. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al D. Lgs. n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, le cosiddette operazioni “sotto dettatura”. Il Collegio non procede pertanto alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato.
Passando al merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per le operazioni eseguite personalmente, un concorso dell’intermediario può ravvisarsi in tre circostanze: mancata disponibilità del numero verde del PSP; mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti e il blocco avrebbe reso consapevole il cliente dell’effettiva natura delle operazioni.
La ricorrente contesta espressamente la seconda circostanza, sostenendo che gli operatori, di fronte allo stato di agitazione e all’anomalia dei pagamenti, non avrebbero svolto alcuna verifica. Il Collegio ritiene però che le due disposizioni siano state eseguite presso due distinti sportelli, con conseguente legittima difficoltà degli operatori di classificare l’evento come truffaldino, e valorizza l’introduzione del messaggio univoco sul dispositivo di firma. Non si rinvengono, inoltre, elementi che possano far emergere indici di anomalia o di rischio frode, trattandosi di operazioni distinte, eseguite in sedi diverse e non tali da suscitare sospetti negli operatori.
In definitiva, il Collegio non ascrive responsabilità all’intermediario e dà evidenza alla condotta partecipativa della ricorrente, che ha eseguito spontaneamente e puntualmente le indicazioni telefoniche del truffatore. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
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