Nullità clausola TAEG per errata indicazione ITC nel credito ai consumatori (ABF Collegio di Milano n. 2450 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errata indicazione nell’Importo Totale del Credito di un contratto di credito ai consumatori, ove non includa il premio di una polizza facoltativa, integra una violazione degli obblighi informativi desumibili dall’art. 121, comma 1, lett. g), TUB e dalla normativa secondaria della Banca d’Italia. Tale difetto di trasparenza non comporta tuttavia la nullità della clausola relativa al TAEG, né l’applicazione del rimedio di cui all’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB, allorché il TAEG pubblicizzato risulti sostanzialmente corrispondente a quello effettivo, calcolato sui flussi finanziari reali. La lettura congiunta del contratto e del SECCI, unitamente all’assenza di una domanda risarcitoria per responsabilità pre-contrattuale, preclude l’accoglimento della domanda del ricorrente.

Il Fatto

La cliente stipula in data 16.12.2020 un prestito personale per un importo finanziato di € 54.597,55, con rimborso in 120 rate mensili da € 605,87. Il contratto espone un TAN del 5,99% e un TAEG del 6,39%, con un Importo Totale del Credito di € 49.928,52 e un Costo Totale del Credito di € 18.713,82. La ricorrente aveva inoltre aderito a una polizza assicurativa facoltativa, con premio di € 4.062,06.

Secondo la ricorrente, la banca avrebbe calcolato erroneamente il TAEG, escludendo dall’ITC il premio assicurativo: il TAEG effettivo sarebbe dunque pari al 6,92%, superiore a quello contrattuale. Da qui la richiesta di nullità della clausola sul TAEG, di riconversione del debito residuo e di restituzione di € 12.285,56. L’intermediario eccepisce la consulenzialità del ricorso e invoca la facoltatività della polizza e la presenza di un “doppio TAEG”.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per consulenzialità. Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi (Collegio di Bari, decisioni n. 17998/2020 e n. 12260/2020), si osserva che il ricorso è consulenziale quando si risolve in una generica verifica dell’operato dell’intermediario. Nel caso di specie, però, la ricorrente non chiede un parere tecnico, ma l’applicazione dell’art. 125-bis TUB e la condanna alla ripetizione delle somme ritenute illegittimamente trattenute. L’eccezione va pertanto respinta.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto non include nell’ITC il premio della polizza facoltativa. L’ITC corretto avrebbe dovuto essere pari a € 53.990,58 (€ 49.928,52 + € 4.062,06). L’esposizione delle voci di costo non è dunque pienamente coerente con l’art. 121, comma 1, lett. g), TUB, letto alla luce delle FAQ della Banca d’Italia sul provvedimento del 29 luglio 2009.

Tuttavia, il Collegio sottolinea che, considerando i flussi finanziari effettivi e un ITC di € 53.990,58, il TAEG contrattuale risulta sostanzialmente corrispondente a quello effettivo. Richiamando la propria decisione n. 104 dell’08.01.2025, oltre alle decisioni del Collegio di Napoli n. 74, 79, 3028 e 3035 del 2025 e alla decisione del Collegio di Palermo n. 304/2025, il Collegio afferma che simili disallineamenti informativi non determinano l’invalidità del contratto né l’indeterminatezza dell’oggetto. La lettura congiunta della documentazione contrattuale chiarisce la composizione della rata e dei costi.

Il Collegio esclude così l’applicabilità del rimedio dell’art. 125-bis TUB. Rileva un difetto di trasparenza, ma non la nullità invocata. In assenza di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità pre-contrattuale, il ricorso non può trovare accoglimento. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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