Dilazione B2B ceduta a intermediario: ricorso ABF inammissibile per carenza di competenza (ABF Collegio di Palermo n. 3695 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del credito derivante da una dilazione di pagamento concessa a un cliente che agisce per scopi professionali, il ricorso all’ABF volto a contestare la mancata consegna della merce è inammissibile ratione materiae. La controversia non ha ad oggetto un contratto di credito al consumo e non ricade quindi nell’ambito delle tutele del Titolo VI del TUB, né in particolare nell’art. 125-quinquies TUB. Le contestazioni relative alla fornitura di beni materiali esulano dalla cognizione dell’Arbitro, poiché attengono a un rapporto commerciale tra il ricorrente e il fornitore, soggetto estraneo al procedimento. L’intermediario figura nella vicenda esclusivamente quale cessionario del credito, senza un rapporto diretto di finanziamento soggetto alle norme di protezione consumeristica.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito l’ABF lamentando l’addebito di rate relative a una pratica per l’acquisto di attrezzatura professionale. Espone di non aver mai ricevuto la merce dal fornitore, nonostante i solleciti, e contesta la validità della pretesa creditoria dell’internediario: la sola fattura elettronica, a suo dire, non prova la consegna in assenza di un documento di trasporto o di una fattura accompagnatoria controfirmata. Chiede l’annullamento del finanziamento o della cessione, il rimborso delle rate pagate e la cancellazione delle segnalazioni negative.

L’intermediario eccepisce in via preliminare la natura di non consumatore del ricorrente, che ha agito per scopi professionali, escludendo così l’applicabilità dell’art. 125-quinquies TUB. Nel merito qualifica il rapporto come cessione del credito derivante da una dilazione di pagamento concessa dall’esercente e produce i log della firma digitale sul contratto di cessione, la fattura e una dichiarazione del fornitore attestante l’avvenuta consegna. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente ha agito nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Lo comprovano l’intestazione della fattura alla partita IVA e la dichiarazione di tipologia cliente “non consumatore” contenuta nel ricorso. L’operazione contestata non è dunque un contratto di credito al consumo, ma una dilazione di pagamento concessa dal fornitore e successivamente ceduta all’intermediario.

Da questa qualificazione discende il primo effetto: trattandosi di una dilazione gratuita e di un cliente professionista, non trovano applicazione le tutele del Titolo VI del TUB. In particolare resta estranea al caso di specie la norma che consente al consumatore di agire contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore, cioè l’art. 125-quinquies TUB.

Il Collegio esamina poi il petitum sostanziale, che consiste nell’annullamento del debito e nella restituzione delle somme a causa della mancata consegna della merce. Osserva che, in assenza del collegamento negoziale tipico del credito al consumo, la controversia verte esclusivamente sull’esecuzione del contratto di compravendita intercorso tra il ricorrente e il fornitore, soggetto terzo ed estraneo al procedimento arbitrale. L’intermediario figura nella vicenda solo come cessionario del credito.

Non essendovi un rapporto diretto di finanziamento soggetto alle norme di protezione consumeristica, le contestazioni sulla fornitura di beni materiali esulano dalla cognizione dell’Arbitro. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale riservano all’ABF le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ed escludono le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi. In fattispecie di cessione del credito da dilazione di pagamento in ambito non consumeristico, l’ABF non è competente a conoscere l’inadempimento del contratto di fornitura sottostante.

La domanda del ricorrente presuppone infatti un accertamento sull’inesatto o mancato adempimento dell’obbligazione di consegna da parte dell’esercente, fatto peraltro contestato stante la dichiarazione di consegna prodotta dalla resistente. Tale indagine attiene a rapporti commerciali di compravendita e non alla prestazione di servizi bancari o finanziari. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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