Truffa telefonica e prelievi cardless eseguiti dall’utente: nessuna responsabilità della banca (ABF Collegio di Roma n. 407 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite interamente dall’utilizzatore del servizio, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte, devono considerarsi autorizzate e non sono soggette alla disciplina di tutela dettata dal d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 in recepimento della direttiva UE n. 2015/2366. In tali casi non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore dei servizi di pagamento. Resta possibile ravvisare una sua responsabilità concorrente, secondo le norme di diritto comune, solo quando dalle evidenze disponibili emerga un suo apporto causale alla realizzazione e al successo della frode ai danni del cliente.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata contattata al telefono da un sedicente operatore dell’intermediario che le chiedeva i dati bancari. Rifiutava e interrompeva la chiamata. In seguito riceveva un messaggio di testo apparentemente proveniente dall’intermediario, con l’indicazione del proprio codice utente, e modificava il codice segreto di accesso all’app. Il 23 novembre riceveva un ulteriore messaggio che la avvisava di un tentativo di pagamento in corso di Euro 4.900,00.

Contattava quindi l’intermediario tramite app e, guidata nella procedura di annullamento, riceveva messaggi di conferma dell’avvenuto annullamento. Si accorgeva poi che il saldo era sceso a Euro 22,40 per effetto di due prelievi, uno di Euro 2.000,00 e uno di Euro 950,00. Chiedeva il rimborso dell’importo complessivo, pari a Euro 2.950,00. L’intermediario eccepiva che entrambe le operazioni erano state autorizzate con autenticazione forte e che la seconda era stata disposta dopo una variazione dei limiti operativi, sempre autenticata; chiedeva il rigetto e, in subordine, l’applicazione della franchigia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: le due operazioni sono state eseguite personalmente dalla ricorrente. La circostanza non è negata nel ricorso né nelle repliche ed è confermata dal modulo di disconoscimento e dalle dichiarazioni della stessa parte. La ricorrente credeva di annullare operazioni che in realtà stava disponendo, seguendo le indicazioni dell’interlocutore telefonico che l’aveva tratta in inganno.

Su questa premessa il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi: quando l’operazione contestata è stata eseguita interamente dall’utilizzatore con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata e non ricade nella speciale disciplina del d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017. Non è dunque configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore dei servizi di pagamento. Il Collegio si riserva di valutare un’eventuale responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo il diritto comune, ove risulti un suo apporto causale alla frode.

Nel caso concreto questo apporto causale non è ravvisabile. La truffa prende avvio da un messaggio di testo proveniente da un’utenza mobile non riferibile all’intermediario, pur contenendo la denominazione di questo; non si tratta di un messaggio inserito in una chat preesistente con la banca. Segue un secondo messaggio, anch’esso truffaldino, di conferma dell’annullamento. Il contatto telefonico indicato nel primo messaggio non è in alcun modo riconducibile all’intermediario.

Quanto all’asserito contatto con l’intermediario tramite funzione dell’app, la ricorrente non fornisce alcuna prova. Il registro delle chiamate in atti, peraltro privo di data, mostra solo una chiamata in uscita al numero indicato nel messaggio truffaldino e una successiva chiamata al numero dell’intermediario, effettuata dopo che la ricorrente si era resa conto degli ammanchi. La frode, conclude il Collegio, non è riconducibile a una tipologia di particolare sofisticazione né è stata resa possibile da alcun supporto causale dell’intermediario.

Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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