Segnalazioni SIC legittime con preavviso in area riservata e SMS di avviso (ABF Collegio di Milano n. 3200 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può essere validamente reso mediante pubblicazione del documento nell’area clienti riservata, quando il contratto, con clausola specificamente approvata, preveda tale modalità di comunicazione e l’intermediario informi il cliente dell’avvenuta pubblicazione tramite SMS alert. Il preavviso così recapitato è idoneo quando contiene il numero del contratto, la contestazione del ritardo, la richiesta di adempimento e l’avviso dell’imminente registrazione nei SIC. Una volta accettata contrattualmente la modalità digitale, grava sul cliente l’onere di tenersi informato su quanto pubblicato nell’area riservata. Il requisito sostanziale della segnalazione è integrato dall’interruzione dei pagamenti.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva all’intermediario la cancellazione e la rettifica delle segnalazioni negative presenti nelle banche dati CRIF e CTC, lamentando l’illegittimità formale e sostanziale delle stesse. In particolare contestava di non aver ricevuto un preavviso di segnalazione preciso e puntuale, come previsto dall’art. 4, comma 7 del Codice di deontologia dei SIC, e di aver constatato dalla risposta dell’intermediario che il preavviso sarebbe stato pubblicato nell’area riservata previo invio di un SMS.

L’intermediario eccepiva la cessazione della materia del contendere per una delle posizioni, non più visibile in CTC, e chiedeva il rigetto del ricorso per le altre due, sostenendo la correttezza sostanziale e formale delle segnalazioni. Deduceva che il cliente aveva accettato, con clausola specificamente approvata, che le comunicazioni fossero messe a disposizione nell’area clienti e che era stato avvisato tramite SMS tracciati.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio ha rilevato che per la linea di credito non risultavano più segnalazioni negative a carico del ricorrente, come emergeva dalla visura CTC prodotta. Su tale domanda è pertanto intervenuta la cessazione della materia del contendere.

Quanto ai due contratti di credito finalizzato, il Collegio ha esaminato le visure CRIF e CTC, rilevando che le prime segnalazioni risalivano all’ottobre 2022 in CRIF e al settembre 2022 in CTC, a fronte di preavvisi datati 13/09/2022 e recapitati il 14/09/2022. Sotto il profilo formale ha verificato l’art. 8 delle condizioni generali, approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., che prevede l’invio delle comunicazioni, inclusi i preavvisi di segnalazione, tramite l’area riservata, con avviso al cliente via e-mail e/o SMS.

Le schermate prodotte attestavano l’invio e la consegna dei due messaggi, con specificazione del numero di contratto, della data e dell’orario di trasmissione e dell’esito di consegna al numero di cellulare indicato nel contratto. Il Collegio ha ritenuto che le comunicazioni caricate nell’area clienti, richiamate dagli SMS, integrassero i presupposti di un preavviso idoneo: contenevano il numero del contratto, specificavano il ritardo, chiedevano l’adempimento e avvisavano dell’imminente registrazione nei sistemi CRIF e CTC con evidenza dei tempi di conservazione. Sul punto richiama la decisione del Collegio di Milano n. 51/2025.

Il Collegio ha poi affermato che, una volta accettata la modalità di comunicazione via area clienti riservata, è onere del cliente tenersi informato. Non è stata ritenuta fondata la censura sulla genericità dell’SMS, osservando che non è agevole categorizzare di volta in volta quale comunicazione sia importante. Quanto all’indirizzo di posta elettronica, il Collegio ha rilevato che corrispondeva a quello fornito dal ricorrente per entrambi i contratti, che prevedevano la possibilità di negare di avere un indirizzo e l’obbligo di comunicarne le modifiche. L’intermediario ha inoltre provato un accesso del ricorrente all’area riservata in data 05.07.2022.

Infine, il Collegio ha verificato la visibilità delle segnalazioni rispetto alla ricezione dell’avviso, risultando la prima in CRIF a ottobre 2022 e quella in CTC a settembre 2022, con attestazione della visibilità degli insoluti a terzi a partire dal 10 novembre 2022. È stato ritenuto provato anche il presupposto sostanziale, emergendo dagli estratti conto l’interruzione dei pagamenti da agosto 2022 per entrambi i contratti. Il ricorso è stato quindi parzialmente dichiarato cessato e nel resto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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