Truffa telematica e bonifico disposto dal cliente: nessun rimborso per operazione autorizzata (ABF Collegio di Torino n. 348 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente attraverso la propria home banking, con inserimento dei codici autorizzativi e dei presidi di sicurezza, costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, anche quando sia stato indotto da artifici e raggiri di terzi. Gli inganni che alterano il processo formativo del consenso si collocano a monte dell’ordine di pagamento, che resta compiuto dal cliente in assenza di anomalie procedurali. Escluso il difetto di autorizzazione, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della disciplina delle operazioni non autorizzate e per il conseguente rimborso. La circostanza che il cliente abbia contattato l’assistenza dopo il cut-off non è idonea, da sola, a fondare la responsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente ha riferito di essere stato vittima di una truffa telematica il 18 giugno 2025. Contattato da un’utenza apparentemente riconducibile all’intermediario, veniva informato di un prelievo sospetto e convinto ad aggiornare il protocollo di sicurezza mediante una simulazione di bonifico, poi sostituita da un bonifico ordinario di € 9.330,00, con rassicurazione che sarebbe stato stornato.

Resosi conto del raggiro, il ricorrente tentava di annullare l’operazione senza riuscirvi per il superamento dell’orario di cut-off; il servizio clienti bloccava solo l’operatività dell’home banking. Il giorno successivo apprendeva l’esecuzione del bonifico. Proponeva quindi reclamo, respinto, e ricorso all’ABF chiedendo la restituzione della somma. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata disposta dal cliente con i propri codici e che il contatto con l’assistenza era avvenuto solo alle ore 21:01.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione dirimente nella circostanza, incontrovertibile e comprovata dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che l’operazione è stata personalmente disposta dal cliente. Questi si è collegato alla propria home banking e ha effettuato il bonifico inserendo codice di adesione, PIN, autorizzazione tramite Token e un ulteriore presidio di sicurezza.

Da qui la qualificazione giuridica: le operazioni contestate non rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della PSD2. Gli artifici e i raggiri hanno certamente determinato il consenso, ma si sono collocati a monte dei pagamenti, effettuati poi a valle, in assenza di anomalie procedurali e direttamente ad opera del cliente.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato dell’Arbitro, citando numerose decisioni di diversi Collegi, tra cui la stessa ABF, Coll. Torino n. 9159/22. L’esplicita ammissione del cliente di aver eseguito le operazioni, per quanto sotto pressione truffaldina, esclude in radice il presupposto del rimborso, cioè il difetto di autorizzazione.

Quanto alla dedotta inerzia dell’intermediario, il Collegio osserva che non risulta in atti alcuna indicazione contrattuale circa l’orario effettivo del cut-off. Il ricorrente ha però ammesso di aver contattato il servizio clienti solo dopo aver tentato in autonomia di bloccare il bonifico, essendosi accorto di aver superato l’orario di fine giornata operativa. L’intermediario ha inoltre dato atto di aver disposto il recall dell’operazione, non andato a buon fine per insufficienza di fondi.

Alla luce di queste risultanze il ricorso è respinto, non ricorrendo i presupposti di fattispecie per l’applicazione della normativa invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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