Tariffa fissa onnicomprensiva e legittima correzione dell’algoritmo GSE (Cons. Stato n. 5207 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa fissa onnicomprensiva riconosciuta agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW costituisce un unico canale di remunerazione, che include tanto la componente incentivante quanto la valorizzazione economica dell’energia ceduta al GSE. Il prezzo zonale opera all’interno della tariffa quale mero elemento di determinazione delle sue componenti e non può superare il valore della TFO. La correzione dell’algoritmo di calcolo adottata dal GSE per ricondurre la formula entro il limite posto dall’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 e dall’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014 non integra un annullamento d’ufficio in autotutela, ma la rettifica di un errore logico di traduzione della norma, doverosa e vincolata. E’ escluso ogni legittimo affidamento nella corresponsione di somme eccedenti la tariffa spettante, trattandosi di indebito oggettivo recuperabile.

Il Fatto

La società titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva del quinto conto energia impugnava la comunicazione con cui il GSE aveva sospeso l’erogazione dei corrispettivi e il successivo provvedimento di conclusione del procedimento, con cui il gestore aveva adeguato l’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata e rideterminato il conguaglio per il 2021 e le successive erogazioni.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La società proponeva appello con dodici motivi, lamentando in particolare l’erronea scomposizione della tariffa in due canali distinti e l’illegittimità della rettifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura della TFO muovendo dall’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 e dalla delibera ARERA n. 343/2012. Per gli impianti fino a 1 MW la tariffa è fissa e onnicomprensiva e comporta la cessione al GSE dell’intera energia immessa in rete. Il gestore non riconosce compensi ulteriori: l’operatore non è esposto alle fluttuazioni di mercato, essendogli garantito un importo predeterminato.

La tesi dell’appellante, secondo cui esisterebbero due autonomi canali di remunerazione, è respinta. La componente non incentivante, data dal prezzo zonale, è interna alla tariffa e trova in essa il proprio limite. La componente incentivante, calcolata come differenza tra tariffa e prezzo zonale, aumenta al diminuire di quest’ultimo. L’art. 26 d.l. 91/2014 ha rimodulato in diminuzione la sola componente incentivante, senza trasformare la TFO in tariffa variabile.

L’eccezionale aumento dei prezzi energetici del 2021 e 2022 aveva reso negativo il differenziale, con l’effetto di erogare una tariffa pari al prezzo zonale e superiore a quella dei conti energia. Tale esito contrasta con la finalità dello spalma incentivi, con il limite dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012 e con l’art. 24 d.lgs. 28/2011. Di qui la legittimità della formula corretta, che limita il prezzo zonale al valore della TFO non rimodulata.

La rettifica non costituisce autotutela: ha ad oggetto la formula algoritmica e non un provvedimento, ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, motivata in relazione alla sopravvenienza eccezionale. E’ escluso il legittimo affidamento su importi superiori alla tariffa, poiché l’operatore prudente e accorto conosceva il limite al momento dell’adesione. Il recupero delle somme eccedenti è atto dovuto, attuabile mediante compensazione.

Infine, la Corte esclude il contrasto con le direttive e con il Regolamento UE 2022/1854, escludendo i presupposti del rinvio pregiudiziale. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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