L’ultrattività del rito locatizio dopo il mutamento impone l’appello con ricorso, non con citazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 15870 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di ultrattività del rito, quale specificazione del principio di apparenza, impone che l’impugnazione della sentenza di primo grado sia proposta nelle forme del rito in concreto seguito nel grado precedente, anche quando il mutamento del rito sia stato disposto dal giudice. Ne consegue che, ove il giudice abbia disposto il mutamento dal rito ordinario al rito locatizio, l’appello deve essere proposto con ricorso e non con atto di citazione. Qualora la parte abbia erroneamente utilizzato la citazione, l’atto è convertibile per raggiungimento dello scopo e la tempestività del gravame si valuta con riguardo esclusivo al momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, essendo irrilevante la data della sua notifica alla controparte. La sanatoria di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 opera solo “a monte”, ossia per gli atti compiuti prima del mutamento, mentre per gli atti “a valle”, come l’impugnazione, trova applicazione il rito modificato; la conseguente restrizione all’accesso al gravame non viola i principi CEDU sul giusto processo, essendo proporzionata e prevedibile nella sua applicazione.

Il Fatto

Il tribunale aveva rigettato le domande volte ad ottenere il riscatto dell’alloggio popolare, previo subentro alla nonna, proposte nei confronti dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare. Il giudice di primo grado, dopo l’introduzione del giudizio con atto di citazione, aveva disposto con ordinanza il mutamento del rito da ordinario a locatizio, e il procedimento si era interamente svolto nelle forme di quest’ultimo.

La Corte d’appello, adita con atto di citazione notificato nel termine semestrale ma depositato successivamente per l’iscrizione a ruolo, aveva dichiarato l’appello tardivo, ritenendo che l’impugnazione dovesse essere proposta nelle forme del rito locatizio, ossia con ricorso da depositare in cancelleria nel termine per impugnare. Ciò in applicazione dei principi di ultrattività del rito e di apparenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale non aveva applicato l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, ma aveva fatto corretta applicazione dei principi di apparenza e di ultrattività del rito, in coerenza con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 927 del 2022: una volta intervenuto il mutamento, l’appello doveva essere proposto nelle forme del rito locatizio.

La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di appello erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso, l’osservanza del termine per impugnare si perfeziona solo con il deposito in cancelleria dell’atto, non con la sua notifica. Ha richiamato a sostegno la giurisprudenza costante, ivi incluse le pronunce citate in sentenza, secondo cui il principio di apparenza e affidabilità impone una indagine sulle concrete modalità di svolgimento del procedimento per verificare se il provvedimento decisorio sia frutto di una consapevole scelta del giudice.

La Corte ha altresì osservato che la sanatoria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 opera solo “a monte”, salvaguardando gli atti compiuti prima del mutamento, mentre per gli atti “a valle” trova applicazione la disciplina del nuovo rito. La stessa ricostruzione era stata peraltro sostenuta dal ricorrente nel proprio atto di impugnazione, laddove aveva affermato che gli atti successivi al mutamento dovevano seguire le regole del rito come modificato.

Infine, la decisione ha condiviso l’assunto della Procura Generale secondo cui il principio di ultrattività non è eccessivamente formalistico e non viola i principi CEDU, in quanto tutela l’affidamento delle parti e garantisce la coerenza sistematica del processo. La restrizione all’impugnazione è stata ritenuta proporzionata allo scopo perseguito e prevedibile, non integrando una lesione del diritto di accesso a un giudice, in conformità con la giurisprudenza della Corte EDU.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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