Rinuncia alle domande in comparsa conclusionale e declaratoria di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 15645 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comparsa conclusionale assolve esclusivamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte, sicché non può contenere modifiche delle domande né conclusioni nuove. La rinuncia a domande già accolte in primo grado, seguita dalla richiesta di pronuncia su domande subordinate, proposta dall’appellato che non ha spiegato appello incidentale, rende il gravame inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’efficacia abdicativa riconosciuta alla rinuncia, estesa alla sentenza già emessa e al giudicato, preclude alle parti il potere di chiedere una nuova decisione sulla stessa controversia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società venditrice di un immobile, chiedendo la nullità del contratto per violazione urbanistica o, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e, in via ulteriormente gradata, la riduzione del prezzo per deprezzamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità e condannato la società alla restituzione del prezzo, respingendo le domande risarcitorie.
La società proponeva appello. Nel giudizio di secondo grado, il ricorrente, richiamando l’overruling delle Sezioni unite, dichiarava in comparsa conclusionale di rinunciare alle domande di nullità e di risoluzione, chiedendo la parziale riforma della sentenza quanto alla domanda di riduzione del prezzo. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, scrutinando congiuntamente i motivi di ricorso, ne afferma l’inammissibilità per plurime ragioni. In primo luogo, la rinuncia alle domande e la richiesta di pronuncia sulla domanda di riduzione del prezzo risultano formulate tardivamente in comparsa conclusionale. L’appendice pre-decisoria ha solo funzione illustrativa e non può veicolare modifiche delle domande o conclusioni nuove, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, non si trattava di una mera rinuncia alle domande, ma della più radicale rinuncia all’esito decisorio di domande già accolte, con richiesta di pronuncia su domande subordinate da parte di chi non aveva proposto appello incidentale.
In secondo luogo, i fatti dedotti con i primi tre motivi non integrano i presupposti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vertendo su mere questioni o deduzioni difensive e non su fatti storici principali o secondari. La Corte ribadisce che l’omesso esame deve attenere a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, non a argomentazioni difensive.
La Corte chiarisce che la sentenza impugnata non ha omesso di valutare la rinuncia, ma ha correttamente rilevato l’inammissibilità delle nuove conclusioni formulate in comparsa conclusionale, considerata anche la tardività della costituzione dell’appellato e la mancata proposizione di un valido appello incidentale.
Quanto all’interesse, esso va valutato solo in relazione alla posizione processuale dell’appellante. L’inammissibilità del gravame è correttamente dichiarata all’esito della rinuncia per sopravvenuto disinteresse della parte appellante. Infine, la rinuncia alle domande già accolte, avente efficacia abdicativa sul giudicato, preclude comunque la richiesta di una nuova decisione sulla medesima controversia.
Nota della Redazione
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