Uranio impoverito e nesso causale: prova per probabilità qualificata (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 18 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale a eziologia multifattoriale, asseritamente contratta per esposizione a uranio impoverito durante missioni militari all’estero, può essere provata anche per presunzioni e con il criterio della probabilità qualificata, purché la valutazione probabilistica sia corroborata da dati epidemiologici idonei a convertirla in certezza giudiziale. Il parere contrario del C.V.C.S. non vincola il giudice contabile, che può disattenderlo quando una consulenza tecnica d’ufficio congruamente motivata e supportata da riscontri scientifici ne smentisca l’assunto. La mancanza di uno specifico fattore di rischio alternativo nell’anamnesi del militare rafforza il giudizio di causalità o concausalità efficiente e determinante. Restano ferme le eccezioni preliminari già definite con efficacia di giudicato dal giudice d’appello.
Il Fatto
Un militare, impiegato in diverse missioni internazionali in Bosnia, Kosovo e Iraq, ha contratto un carcinoma papillare tiroideo, trattato con tiroidectomia totale. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, impugnando il decreto del Ministero della Difesa del 16.11.2016 e il sottostante parere del C.V.C.S. dell’11.11.2016.
Dopo il decesso del ricorrente nelle more del giudizio, gli eredi hanno riassunto la causa. La vicenda processuale ha conosciuto più gradi: la sentenza n. 101/2019 aveva riconosciuto la causa di servizio, ma la sentenza n. 37/2020 della Terza Sezione Centrale di Appello ha rilevato l’extrapetizione e disposto il rinvio. Il giudizio di rinvio si è chiuso con la sentenza n. 300/2020, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa; la sentenza n. 117/2023 della Seconda Sezione Centrale di Appello ha accolto l’impugnazione e rimesso gli atti a questa Sezione per il merito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto le eccezioni preliminari riproposte dalle resistenti. Quella relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa è già stata respinta con la sentenza n. 117/2023, in ragione della competenza attribuita ex lege all’Amministrazione in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Parimenti infondata è la richiesta di chiamata in causa del MEF: il parere del C.V.C.S. non ha effetti lesivi autonomi, poiché l’art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 461/2001 consente all’Amministrazione di richiedere un ulteriore parere.
Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, la Corte la ritiene sussistente: se fosse accertata la dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata, l’Ente sarebbe tenuto a emettere il provvedimento concessivo, ove sussistano gli altri requisiti. I ricorrenti hanno dunque interesse a una pronuncia che faccia stato anche nei confronti dell’Istituto.
Nel merito, il giudice confronta il parere del C.V.C.S., che ha escluso la causalità sul presupposto di un impiego del militare prevalentemente all’interno delle caserme, con la relazione del c.t.u. resa dall’Azienda USL Toscana Centro. Il consulente ha ricostruito i fattori di rischio del carcinoma tiroideo, indicando nell’esposizione a radiazioni ionizzanti il principale, e ha richiamato studi epidemiologici sulle truppe italiane che evidenziano un’incidenza tripla della patologia. Ha inoltre precisato che, nell’anamnesi del militare, non risultavano altri fattori di rischio.
La Corte sottolinea come il c.t.u. abbia smentito l’assunto del C.V.C.S.: il ricorrente non ha svolto solo servizi di vettovagliamento, ma ha partecipato come guastatore all’addestramento e alle attività operative. Quanto alla dispersione delle particelle, quando un penetratore all’uranio depleto colpisce il bersaglio si frammenta e una parte residua si disperde fino a centinaia di chilometri. Il parere è giudicato congruamente articolato e supportato da riscontri scientifici, tanto da non richiedere ulteriori valutazioni istruttorie.
Il giudice ritiene così raggiunta la prova del nesso causale secondo il criterio della probabilità qualificata, richiamando Cass. sez. lav. n. 1477/2014 e n. 9057/2004. Il ricorso è accolto e la dipendenza da causa di servizio è riconosciuta quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata. Le resistenti, soccombenti, sono condannate alle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c., per 2.500 euro ciascuna.
Nota della Redazione
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