Autotutela esecutiva del Comune su immobile acquisito al patrimonio indisponibile (TAR Calabria n. 227 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando un’area è stata acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente locale ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il Comune può tutelare in via amministrativa la propria titolarità dominicale mediante l’autotutela esecutiva di cui agli artt. 823 e 828 cod. civ., adottando un provvedimento atipico di rilascio e ripristino. L’ordine di sgombero e demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; non è perciò annullabile per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Le censure che investono la legittimità del provvedimento presupposto di acquisizione sanante, divenuto inoppugnabile per intervenuto giudicato, sono inammissibili, potendo l’atto consequenziale essere impugnato solo per vizi propri. Il rilievo dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 31 esclude la necessità di un termine legale di novanta giorni per la demolizione, e l’assegnazione di un termine inferiore è comunque inidonea a determinare l’illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
Con le ordinanze n. 41/2013 e n. 53/2013 il Comune di Ricadi ha disposto, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione al proprio patrimonio di due particelle destinate alla realizzazione di una strada e di un parcheggio. Tali provvedimenti sono stati impugnati senza successo: il TAR li ha ritenuti inammissibili per difetto di legittimazione attiva, con pronuncia confermata in sede di autotutela e ormai passata in giudicato.
Con ordinanza prot. n. 7639 del 24 maggio 2023 il dirigente dell’ufficio tecnico ha ingiunto alla proprietaria del villaggio turistico sorto su quelle aree il rilascio delle stesse e la demolizione di un muro divisorio. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, deducendo difetto di legittimazione passiva, vizi procedimentali, indeterminatezza dei termini, violazione della disciplina edilizia, illegittimità derivata dalle ordinanze del 2013 e lesione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che le aree sono state acquisite al patrimonio indisponibile comunale e destinate a un servizio pubblico, la cui progettazione risale a una delibera del 1985. I provvedimenti di acquisizione sono divenuti inoppugnabili. Il Comune ha quindi esercitato i poteri di autotutela esecutiva previsti dagli artt. 823 e 828 cod. civ., pur senza menzionarli espressamente, come dimostra l’avvertimento dello sgombero coattivo con l’uso della forza pubblica.
È infondato il motivo sul difetto di legittimazione passiva: destinataria corretta è la proprietaria del complesso, non il soggetto che ne gestisce l’azienda in forza di un contratto privatistico, al quale l’amministrazione resta estranea. Il rapporto dominicale impone alla ricorrente di ripristinare la legalità violata.
Quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il provvedimento è atto dovuto e vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso: opera quindi la preclusione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
L’incertezza sui termini — trenta giorni in una parte dell’atto, quindici in un’altra — è giuridicamente irrilevante rispetto alla doverosità della restituzione. Il richiamo all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non è corretto, poiché l’abuso su suolo comunale ricade nell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, che non fissa un termine puntuale; in ogni caso un termine inferiore ai novanta giorni non determina illegittimità, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 4102 del 2011; Cons. Stato n. 986 del 2003).
Infondato è anche il motivo sulla sanzione pecuniaria: l’opera insiste su suolo pubblico e il ripristino è atto dovuto, senza margini di graduazione. Il lungo tempo trascorso non ha ingenerato alcun affidamento, essendo la posizione del Comune nota per le pregresse vicende. Le censure sulle ordinanze del 2013 sono inammissibili per il giudicato formatosi, così come la doglianza sulla proporzionalità. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali