Urgenza generica non giustifica l’avviso ante tempus (Cass. civ. Sez. V n. 18143 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 sanziona con l’illegittimità l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. La semplice pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti non integra di per sé il requisito esonerativo, occorrendo un accertamento in concreto, da compiersi secondo un giudizio prognostico ex ante, degli elementi di effettiva compromissione del credito erariale. La relativa prova grava sull’amministrazione finanziaria. L’esterovestizione della società si accerta con presunzioni gravi, precise e concordanti, valutate nel loro insieme, ed è irrilevante la mera autonomia giuridico-patrimoniale del soggetto estero.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava a una società con sede nella Repubblica Ceca, esercente noleggio di autoveicoli, un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2011, sul presupposto dell’esterovestizione. L’atto recepiva le risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva individuato nella sede italiana il centro di direzione e gestione dell’impresa e in un amministratore di fatto il soggetto operante in Italia.

La CTP di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale quanto ai recuperi IVA ed escludendo nel merito l’esterovestizione. La CTR della Campania riformava integralmente la decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio. I contribuenti ricorrono per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo, sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Il motivo è infondato: l’onere di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l’amministrazione si limiti a ribadire in appello le ragioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato in primo grado. Il carattere devolutivo pieno dell’appello esclude che si richiedano motivi nuovi.

Infondato è anche il terzo motivo, sul termine di quindici giorni per l’adempimento alla richiesta di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. Le irregolarità di quella richiesta non incidono sulla legittimità degli atti successivi, comportando al più l’inutilizzabilità dei dati specificamente richiesti e non forniti. Il giudicato esterno invocato riguardava una sanzione e non l’atto impositivo.

È invece fondato il secondo motivo. La CTR aveva giustificato l’emissione ante tempus con la sola pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. La Corte ribadisce che il vizio non consiste nella mancata enunciazione dei motivi di urgenza, ma nell’effettiva assenza del requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’ufficio secondo un giudizio prognostico ex ante. Nel caso concreto difettava ogni accertamento sugli elementi di compromissione del credito erariale: la verifica si era conclusa il 4 dicembre 2015 e l’avviso era stato notificato solo il 9 dicembre 2016.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, relativo alla prova di resistenza, non necessaria per i tributi armonizzati quando l’atto sia stato emesso in violazione del termine dilatorio.

Quanto al merito, il quinto motivo è manifestamente infondato, non essendo configurabile alcuna motivazione apparente. I motivi sesto e settimo, sull’accertata esterovestizione, sono infondati: i giudici di appello hanno correttamente interpretato la sede dell’amministrazione quale sede effettiva di direzione, valorizzando il rinvenimento della documentazione societaria nei locali italiani, il mercato di sbocco nazionale e la riconducibilità dell’attività al medesimo gruppo. Il procedimento presuntivo, esaminato nel suo insieme, resiste alle censure.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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