Aeromobile aziendale, deduzione integrale solo se strumentale in senso stretto (Cass. civ. Sez. V n. 19983 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo, prevista dall’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1), del TUIR, presuppone che il mezzo sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa, cioè che l’attività di impresa non possa essere esercitata senza di esso. Non è sufficiente il requisito generale di inerenza di cui all’art. 109 del TUIR, che attiene alla correlazione del costo all’attività di impresa e non alla sua indispensabilità strutturale. Il requisito di inerenza, se assunto a criterio unico, svuota di contenuto la disposizione speciale, che per i beni di lusso non contempla alcuna forma di deduzione parziale. La scelta del legislatore non è irragionevole e non contrasta con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione e vendita di pasta alimentare secca, utilizzava un elicottero di sua proprietà per collegare la città ove si trovano gli uffici amministrativi al Comune ove sono ubicati la sede legale e lo stabilimento principale. L’Agenzia delle Entrate emetteva cinque avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011 e 2012, disconoscendo la deducibilità delle spese relative al mezzo e irrogando le relative sanzioni.
La società impugnava gli atti impositivi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva solo in parte i ricorsi e annullava le sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello principale della contribuente, annullava anche le riprese fiscali, ritenendo sufficiente il requisito dell’inerenza e non quello dell’oggettiva indispensabilità del mezzo. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal testo dell’art. 164, comma 1, del TUIR, che distingue le spese relative ai mezzi di trasporto a seconda del tipo di veicolo e del relativo uso. La lettera a), numero 1), ammette la deduzione integrale, tra gli altri, per gli aeromobili da turismo destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. La lettera b) prevede invece la deduzione parziale, in misura percentuale, per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli il cui utilizzo sia diverso da quello indicato alla lettera a).
Da questa struttura il collegio ricava che il fattore scriminante è l’oggettiva indispensabilità del mezzo: la deduzione integrale spetta solo quando l’attività propria dell’impresa non può essere esercitata senza il veicolo. Per gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto il legislatore non ha previsto alcuna deduzione parziale: il bene o è funzionale alla produzione del reddito d’impresa, o non consente alcun abbattimento del costo. Sul punto la Corte richiama il proprio costante orientamento, citando Cass. n. 31031/2018, Cass. n. 22499/2022 e Cass. n. 16190/2024.
Il ragionamento della Commissione regionale è ritenuto erroneo perché confonde il requisito specifico dell’art. 164 con quello generale di inerenza dell’art. 109 del TUIR. Il costo di trasporto degli amministratori sarebbe già deducibile in base a quest’ultima norma, con la conseguenza che la disposizione speciale perderebbe ogni ragion d’essere. Neppure giova il richiamo alla disciplina IVA: l’art. 19-bis.1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 ha tenore diverso e consente la detraibilità anche quando il bene forma oggetto dell’attività propria dell’impresa, mentre la norma sul reddito richiede la destinazione all’utilizzo esclusivo come bene strumentale. La diversa formulazione impedisce di estendere alla fattispecie le affermazioni contenute nell’ordinanza n. 5490/2025.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Il controllo sulla lesione degli artt. 3 e 53 Cost. si risolve in un giudizio sulla ragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa in materia tributaria, che ben può tradursi in limiti alla deducibilità dei costi. Il sistema che distingue tra veicoli indispensabili e non, e tra diverse tipologie di mezzi in ragione del loro valore economico, non appare irragionevole.
Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile. La parte vittoriosa in merito che sollevi questioni rimaste assorbite non può proporle in cassazione, perché non è ravvisabile alcun rigetto implicito: tali questioni potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché riesamini la controversia uniformandosi ai principi espressi e valuti anche le questioni assorbite, compresa quella sulle sanzioni.
Nota della Redazione
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