Rinuncia al ricorso e improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse (TAR Campania n. 3377 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Tale esito riflette il carattere accessorio e condizionato che connota il ricorso incidentale rispetto alla domanda proposta in via principale: venuta meno la domanda principale, l’interesse strumentale alla sua reiezione perde consistenza. Le spese seguono la soccombenza virtuale e possono essere compensate per la complessità delle questioni, restando esclusa ogni statuizione nei confronti della parte controinteressata non costituitasi.
Il Fatto
La controversia investe la legittimità della composizione del consiglio camerale della Camera di Commercio di Napoli. L’Associazione ricorrente principale lamentava illegittimità relative all’istruttoria condotta nei propri confronti e, correlativamente, nei riguardi delle associazioni controinteressate, impugnando il decreto del Presidente della Giunta regionale di rinnovo del consiglio e i relativi atti presupposti.
Si costituivano per resistere la Regione Campania e la Camera di Commercio. Una controinteressata proponeva ricorso incidentale, volto a ottenere l’esclusione dell’associazione ricorrente principale dalla procedura. Dopo vari sviluppi processuali, la ricorrente principale rinunciava al ricorso e ai motivi aggiunti con atto notificato e depositato il 15 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia al ricorso principale e ai motivi aggiunti è stata formalizzata con atto sottoscritto dal legale rappresentante, notificato alle altre parti e depositato. Da tale atto deriva la estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale esamina quindi la sorte del ricorso incidentale. Richiamando un orientamento del TAR Lazio, Sez. I bis, n. 19728 del 2025, il Collegio osserva che il ricorso incidentale, per sua natura, è accessorio e condizionato rispetto alla domanda principale: la sua funzione è contrastare la pretesa azionata in via principale e strumentale alla sua eventuale reiezione.
Ne consegue che, caducata la domanda principale per rinuncia, l’interesse a coltivare l’impugnativa incidentale viene meno. Il Tribunale dichiara pertanto improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, applicando il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 42, comma 1, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ravvisa giustificati motivi per la compensazione tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni oggetto di controversia. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della controinteressata non costituitasi in giudizio.
Il dispositivo dà atto della rinuncia della ricorrente principale, dichiara improcedibile il ricorso incidentale e dichiara estinto il giudizio, con spese compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.