Conciliazione giudiziale copre dedotto e deducibile come la transazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12476 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. non è un negozio di diritto privato puro e semplice: struttura e funzione le conferiscono natura negoziale, con effetti sostanziali che possono investire anche diritti indisponibili del lavoratore. Al pari della transazione, essa è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, restando irrilevante la puntuale specificazione delle contrapposte pretese. L’interpretazione del verbale di conciliazione si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, non per mera contrapposizione di una lettura diversa.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Regione siciliana con contratti a tempo determinato, ha agito per ottenere il riconoscimento della progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 per il periodo dal 1.3.2005 al 31.12.2007 e della categoria C7 dal 1.1.2008. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame.

Il giudice di appello ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto, per le differenze retributive tra la posizione C1 e la C6, e che in altro giudizio aveva domandato la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con inquadramento in fascia C6. Tutto il contenzioso era stato definito con una conciliazione giudiziale del 1.6.2010, con cui il ricorrente aveva accettato l’adeguamento alla posizione C5 dal 1.1.2003, rinunciando al decreto ingiuntivo e al diritto oggetto dell’altro procedimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato implicito formatosi sul verbale di conciliazione non poteva coprire la nuova domanda, diversa per petitum e causa petendi, fondata sull’art. 109 del CCRL 2002-2005.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il ricorrente non ha censurato adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui la Corte territoriale ha accertato il carattere transattivo. L’oggetto del negozio transattivo, rinvenibile anche nella conciliazione giudiziale, si identifica guardando alla situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre, non alle espressioni letterali usate.

La Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 23482 del 2017, n. 690 del 2005, n. 8898 del 2024, n. 25472 del 2017): la conciliazione giudiziale è frutto dell’incontro delle volontà, il verbale è atto negoziale e la sua interpretazione è accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. L’intervento del giudice non altera la natura consensuale dell’atto.

La contestazione dell’interpretazione del verbale va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. cod. civ. La denuncia della violazione delle regole ermeneutiche esige l’indicazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, e non può risolversi nella contrapposizione di una lettura diversa. Il ricorrente ha impropriamente censurato come violazione del giudicato l’interpretazione della conciliazione, che la Corte territoriale ha condotto nel rispetto dei criteri ermeneutici.

La Corte ha inoltre qualificato come mero argomento ad abundantiam il richiamo della Corte d’Appello al giudicato, trattandosi di argomentazione ultronea, non necessaria alla decisione e non censurabile in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza spese per mancata attività difensiva degli intimati, con obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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