Decadenza DOP Primitivo irrilevante termine 31 luglio superfici rivendicate (TAR Puglia n. 184 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 31 luglio previsto dall’art. 10, comma 7, D.M. n. 7552 del 2018, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, legge n. 238 del 2016, riguarda esclusivamente le modifiche allo schedario viticolo effettuate d’ufficio dalla pubblica amministrazione e destinate ad avere effetto sulla campagna successiva. Esso non si applica alle superfici rivendicate dal produttore nell’anno di riferimento. Accertata la non conformità della superficie vitata rispetto alla densità di impianto prescritta dal disciplinare di produzione, il declassamento del prodotto va disposto con effetto immediato sulla campagna oggetto di controllo, non su quella successiva. La ratio legis impedisce di immettere in commercio un prodotto non conforme. Il legittimo affidamento non può fondarsi sulla violazione di norme regolamentari da parte del privato.

Il Fatto

Un’azienda agricola individuale, dedita alla produzione di uve DOP Primitivo di Manduria, ha conferito le uve a una società cooperativa per la campagna 2022/2023. A seguito di verifica ispettiva del 27 settembre 2023, l’organismo di controllo ha rilevato che la superficie vitata effettiva era inferiore a quella dichiarata: alcuni filari erano stati estirpati e porzioni di appezzamento risultavano olivetate.

Il Comitato di Certificazione ha comunicato alla ricorrente la non conformità grave e intimato il declassamento delle uve. Il ricorso amministrativo è stato respinto dalla Consulta dei ricorsi con nota del 7 dicembre 2023. La ricorrente ha impugnato tale esito e il verbale ispettivo davanti al TAR Puglia, chiedendo anche il risarcimento del danno; il decreto cautelare monocratico ha respinto l’istanza di sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla dedotta mancata comunicazione del provvedimento di non conformità, i giudici accertano che la società di controllo ha notificato l’atto all’azienda con raccomandata a.r. ricevuta il 23 ottobre 2023, con indicazione del responsabile del procedimento e delle modalità di impugnazione. La censura è quindi smentita dai documenti.

Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 10, comma 7, D.M. n. 7552 del 2018. Secondo la ricorrente, la comunicazione intervenuta dopo il 31 luglio avrebbe dovuto produrre effetti solo dalla campagna successiva. Il TAR respinge la lettura, chiarendo che la disposizione, coordinata con l’art. 8, comma 8, legge n. 238 del 2016, concerne le sole modifiche allo schedario viticolo operate d’ufficio da AGEA e organismi pagatori. Sul punto richiama anche il D.M. n. 102728 del 2022, che riferisce la verifica alle superfici rivendicate nell’annata precedente.

La soluzione opposta, osserva il Collegio, consentirebbe di immettere sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione. Il declassamento deve dunque colpire il prodotto dell’anno dichiarato, non quello di una campagna non ancora controllata.

Quanto al secondo motivo, la densità di impianto di almeno 3.500 ceppi per ettaro non risultava rispettata nelle particelle interessate, come emerge dalla dichiarazione vitivinicola e dal sopralluogo: solo il ravvedimento operoso del 20 febbraio 2024 ha ricondotto i dati alla prescrizione. Il legittimo affidamento è escluso, perché manca alcun comportamento amministrativo di segno contrario e la violazione di norme regolamentari non può radicarlo. Il contraddittorio in sede amministrativa è stato garantito attraverso il ricorso alla Consulta e l’accesso agli atti. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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