Usura in concreto e riesame del fatto: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 6914 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla sussistenza dell’usura in concreto, quale sproporzione delle condizioni negoziali unita alla conoscenza e all’approfittamento dell’altrui stato di difficoltà economica, integra un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione riconoscibile. Il difetto di motivazione è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione solo entro i limiti dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., non potendo tradursi in una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie. La deduzione di omesso esame di un documento decisivo è inoltre preclusa, nei giudizi a decisione doppia conforme, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., salvo che il documento offra, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la prova di circostanze idonee a invalidare le altre risultanze istruttorie.
Il Fatto
Un soggetto si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per una somma di denaro, sostenendo di aver contratto più mutui che, nel loro complesso, integravano la fattispecie dell’usura, con conseguente nullità delle obbligazioni poste a fondamento della pretesa monitoria.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando l’ingiunzione e condannando l’opponente al pagamento di una somma ridotta, escludendo sia il superamento del tasso soglia sia la sproporzione delle condizioni contrattuali. La Corte d’appello confermava la decisione, negando la prova di un primo prestito e reputando fisiologiche le condizioni negoziali del mutuo accertato. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi sette motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili, con assorbimento logico dell’ottavo, relativo alla regolazione delle spese. Il ricorrente lamentava, sotto vari profili, la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un difetto assoluto di motivazione in ordine al valore probatorio di una polizza vita, alla registrazione audio asseritamente confessoria e alla sussistenza della pretesa usura in concreto.
La Corte ha rilevato che la Corte territoriale ha negato la dimostrazione del primo prestito ritenendo insufficiente la sola stipula della polizza e valorizzando il contrasto tra la datazione allegata e quella risultante dalle dichiarazioni testimoniali assunte in sede penale. Da ciò l’irrilevanza della consulenza fonica sulla registrazione prodotta, il cui contenuto è apparso riferirsi a un generico “primo prestito estinto”, privo di capacità dirimente.
Quanto alla deduzione di omesso esame documentale, qualificabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che, nei giudizi a doppia decisione conforme, opera la preclusione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., già codificata nel previgente art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. L’omissione è denunciabile solo ove il documento offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cass., 13/06/2024, n. 16583; Cass., 26/06/2018, n. 16812).
La Corte ha poi escluso che sia ipotizzabile una radicale carenza motivazionale, residuando solo il tentativo di ottenere un riesame in fatto delle risultanze istruttorie. Analogamente, quanto alla usura in concreto per sproporzione delle condizioni e approfittamento dello stato di difficoltà del debitore, l’accertata esclusione di tali condizioni, anche alla luce del patrimonio immobiliare del debitore, costituisce tipico giudizio in fatto riservato al giudice di merito.
Infine, quanto alle residue domande riconvenzionali per pretesi danni da diffamazione, la Corte ha osservato che il difetto di collegamento con la domanda principale era stato ritenuto dal Tribunale e non censurato in appello, con conseguente giudicato interno; nel merito la motivazione è risultata comunque riconoscibile e in fatto.
Nota della Redazione
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