Equa riparazione: presunzione di insussistenza del danno e vantaggi patrimoniali comparabili (Cass. civ. Sez. II n. 21402 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo, prevista dall’art. 2, comma 2 septies, l. n. 89/2001, è disposizione eccezionale e va applicata con rigore. La comparazione e la conseguente compensazione tra il pregiudizio da durata e il vantaggio conseguito sono ammesse solo se il protrarsi del giudizio abbia risposto a un effettivo interesse della parte che poi agisce in equa riparazione, e se il vantaggio stesso derivi dalla durata del processo. Il vantaggio deve essere di natura patrimoniale e quantificato: la comparazione avviene tra due grandezze definite, la misura dell’indennizzo altrimenti dovuto e l’ammontare del vantaggio conseguito. È esclusa la compensazione con fatti indipendenti dal protrarsi del giudizio presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale erede di due congiunti, agiva per equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento civile protrattosi per due gradi di merito, uno di legittimità e uno in rinvio, dal 2002 al 2019. Il giudizio presupposto si era concluso con il parziale accoglimento della domanda di rivendica e il riconoscimento del diritto di proprietà su un ripostiglio nella misura pari a un quarto, e non per l’intero come preteso.
Il Consigliere delegato rigettava la domanda di indennizzo. La Corte d’appello di Salerno, con decreto, respingeva l’opposizione, ritenendo che i ricorrenti avessero goduto del bene in misura superiore al diritto poi riconosciuto, con un vantaggio patrimoniale superiore all’indennizzo spettante. Il ricorrente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta la violazione del comma 2 septies dell’art. 2 l. n. 89/2001, per avere la Corte d’appello ravvisato nell’esercizio del possesso su un bene oggetto di rivendica un vantaggio da compensare con il pregiudizio da durata irragionevole. Il motivo è fondato.
La Corte muove dalla lettera della norma: il danno si presume insussistente quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto. L’avverbio “parimenti” collega l’ipotesi all’altra disciplinata al comma 2 sexies, lett. a), ove il pregiudizio è comparabile con il vantaggio derivante all’imputato dalla prescrizione del reato: lì il vantaggio è prevedibile in anticipo e dipende dal trascorrere del tempo.
Da ciò la Corte trae che la presunzione richiede applicazione rigorosa, trattandosi di disposizione eccezionale rispetto al diritto alla compensazione del pregiudizio. La comparazione è possibile solo se il protrarsi del giudizio abbia risposto a un effettivo interesse della parte e sia stato da lei percepito come utile a produrre conseguenze favorevoli, di natura patrimoniale.
Occorre dunque valutare, da un lato, la questione dibattuta e le aspettative riposte nel suo esito; dall’altro, il comportamento processuale della parte, per verificare se questa abbia usato i mezzi di difesa non per ottenere la pronuncia desiderata, ma per trarre un vantaggio diverso e ulteriore. Il vantaggio deve essere patrimoniale e la comparazione deve avvenire tra grandezze definite: l’indennizzo altrimenti dovuto e l’ammontare del vantaggio conseguito.
La Corte d’appello ha applicato la presunzione fuori da questi limiti. Ha ritenuto compensabile il pregiudizio da eccessiva durata del giudizio di rivendica con l’asserito vantaggio del protrarsi dell’occupazione, fatto indipendente dalla durata del giudizio presupposto, senza peraltro quantificare né il vantaggio né l’indennizzo. Il ricorso è accolto, il decreto cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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