Validazione del PEF atto endoprocedimentale inammissibile il ricorso (TAR Sicilia n. 2647 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale e carattere provvisorio. Esso non è quindi autonomamente impugnabile, in quanto destinato alla successiva e definitiva approvazione da parte dell’ARERA, cui spetta la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. Tale verifica non costituisce attività meramente formale, ma investe in modo sostanziale anche il controllo dell’equilibrio della gestione operato dall’ente di governo d’ambito. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo atto di validazione, per difetto di lesività immediata e attuale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forza di contratti normativi e attuativi stipulati con la SRR Palermo Provincia Ovest e con i Comuni rientranti nei Lotti 3 e 5. Tra questi figura il Comune di Contessa Entellina.

La società impugna davanti al TAR Sicilia la nota della SRR recante osservazioni alla validazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, il parere allegato, la determinazione del Presidente della SRR di validazione del PEF, la nota di avvio della validazione e le deliberazioni consiliari comunali di approvazione delle tariffe TARI 2024 e del PEF 2022-2025. La ricorrente lamenta violazione del giusto procedimento, del principio di terzietà dell’ente territorialmente competente e delle disposizioni ARERA in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla SRR resistente, che aveva dedotto il difetto di interesse per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale. La questione viene risolta in via assorbente, senza esame del merito.

Il TAR ricostruisce il procedimento regolatorio richiamando l’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che articola l’aggiornamento biennale del PEF in due fasi distinte. La prima è di pertinenza dell’ente di governo d’ambito, che valida l’aggiornamento predisposto dal gestore. La seconda spetta all’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie.

Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato richiamato da entrambe le parti, individuato in Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 06.12.2024 e fatto proprio da diverse pronunce di prime cure. Da tale indirizzo discende che gli atti di validazione dell’ETC hanno valenza meramente endoprocedimentale e carattere provvisorio, con la conseguenza che non sono immediatamente lesivi né impugnabili in via autonoma.

Il TAR Sicilia richiama espressamente la propria precedente pronuncia n. 1768 del 18.07.2025, resa in una vicenda sovrapponibile per oggetto, struttura del procedimento e tipologia di censure. In quella sede si è chiarito che l’approvazione del PEF da parte dell’ARERA non costituisce attività meramente formale, perché l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti nella loro interezza e controlla anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione operata dall’ente di governo d’ambito. Si è inoltre osservato che ritenere impugnabili solo gli atti dell’ARERA eviterebbe di concentrare le impugnazioni davanti a un unico giudice.

Il Collegio precisa che i precedenti nei quali il Consiglio di Stato aveva ritenuto immediatamente impugnabile la validazione dell’ETC dipendevano da peculiarità concrete. In un caso si discuteva della ripartizione tra più Comuni di costi da contabilizzare nel PEF; nell’altro l’ETC aveva procrastinato l’adeguamento della tariffa a una modifica legislativa, questione estranea ai poteri di intervento dell’ARERA. Tali ipotesi non ricorrono nella fattispecie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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