Proposta di gestione dei rifiuti successiva alla scelta dell’EdA è irricevibile (TAR Campania n. 1171 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà riconosciuta ai Comuni dei SAD, che non si avvalgono della deroga di cui all’art. 24, comma 6 bis, L.R.C. Campania n. 14/2016, di proporre all’EdA la forma di gestione dei servizi presuppone il concreto esercizio della scelta, estrinsecatosi in una proposta deliberata dagli organi competenti e sorretta da apposita relazione. Una mera dichiarazione di intenti, priva di valutazioni documentate, non fa sorgere in capo all’Ente d’Ambito l’obbligo di valutazione e di puntuale motivazione. L’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016 va interpretato in senso sistematico e teleologico: l’obbligo di esaminare la proposta con motivazione analitica sussiste solo finché l’EdA non abbia già individuato la modalità di gestione. La proposta sopravvenuta è assimilabile a un’istanza di riesame, rispetto alla quale non è configurabile un obbligo di provvedere né l’applicabilità delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, componente di un Sub Ambito Distrettuale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, aveva manifestato, insieme ad altro Comune, la volontà di individuare una forma di gestione alternativa all’affidamento in concessione, valorizzando le rispettive società comunali tramite affidamento in house o a società mista. L’Ente d’Ambito, ritenuta ormai spirata la finestra temporale della novella regionale, aveva invece approvato con deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024 la relazione che individuava l’affidamento in concessione a operatore economico mediante evidenza pubblica.

Avverso tale delibera il Comune ha proposto ricorso, poi integrato da tre atti di motivi aggiunti, con cui ha impugnato la dichiarazione di irricevibilità della relazione in house, la delibera di approvazione preliminare del progetto e il verbale conclusivo della conferenza di servizi. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, delle garanzie procedimentali ex legge n. 241/1990 e dell’art. 2 della medesima legge, oltre a disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, muovendo dalla Parte IV, Titolo I, del d.lgs. n. 152/2006 e dall’organizzazione del servizio per Ambiti Territoriali Ottimali, per poi esaminare la disciplina regionale. La competenza in punto di scelta della modalità di gestione è riservata all’EdA dall’art. 26, comma 1, lett. c), L.R.C. n. 14/2016; a tale assetto fa eccezione la sola ipotesi della convenzione ex art. 30 TUEL sottoscritta all’unanimità. Fuori da tale ipotesi i Comuni possono unicamente proporre la forma di gestione a seguito di apposita relazione.

Secondo il Tribunale, l’attivazione del modulo dell’art. 26 bis, comma 4, esige non una dichiarazione di intenti, ma il concreto esercizio della facoltà di scelta, estrinsecatosi in una proposta deliberata dagli organi competenti e sorretta da documentate valutazioni. Nel caso esaminato, alla data della delibera n. 2/2024, il Comune ricorrente si era limitato a prospettare l’intendimento di proporre una gestione alternativa, senza formulare alcuna proposta concreta: né la nota dei Sindaci, né la delibera consiliare di fine 2023 contenevano la relazione, che lo stesso Ente riconosceva essere ancora in fase di predisposizione.

Difettando l’atto di impulso, il subprocedimento non poteva dirsi avviato. Ne discende l’insussistenza dell’obbligo valutativo in capo all’EdA e, insieme, l’infondatezza delle censure sulla violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, presupponendo entrambe un procedimento quantomeno iniziato. Il Collegio richiama, sul punto, la Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 e, in tema di autotutela, la Sez. IV n. 7445 del 2025.

Quanto alla delibera che ha dichiarato irricevibile la relazione in house, essa è plurimotivata: la natura postuma della proposta è ragione sufficiente a sorreggerla. La ratio acceleratoria della riforma regionale del 2023 non consente di rimettere in discussione, senza limiti temporali, scelte già cristallizzate. La proposta tardiva va assimilata a un’istanza di riesame, con conseguente inapplicabilità dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

La delibera di approvazione preliminare del progetto è atto esecutivo, in rapporto di necessaria consequenzialità con la scelta della forma di gestione. L’erroneo richiamo all’art. 14, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 non vizia l’atto, emergendo con evidenza il referente normativo sostanziale. La conferenza, pur avendo approvato il progetto, resta istruttoria, essendo monostrutturata la decisione: inapplicabile la regola delle posizioni prevalenti. Infondata, infine, la dedotta disparità di trattamento, difettando l’identità delle situazioni poste a confronto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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