Ottemperanza al decreto di equa riparazione e commissario ad acta (TAR Calabria n. 91 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti incontrovertibili. Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001, non opposto e munito di formula esecutiva, è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., una volta decorsi il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e il termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89 del 2001. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adempiere, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e, su domanda, applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi dovuti.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro un decreto decisorio di condanna del Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, della somma di € 3.680,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, con spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi ed € 27,00 per spese, oltre accessori.

Il Ministero non eseguiva il provvedimento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese. L’amministrazione intimata non si costituiva, malgrado la regolare notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto dell’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi. Verifica quindi l’efficacia di giudicato del decreto decisorio, desunta dall’attestazione di non proposta opposizione rilasciata dalla cancelleria della Corte territoriale in data 23 febbraio 2023.

Sul piano dei presupposti processuali, il TAR accerta che il decreto era stato notificato il 6 luglio 2020, munito di formula esecutiva il 6 luglio 2022 e notificato in tale forma il 7 luglio 2022. Da tale adempimento è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Il Collegio rileva inoltre che è trascorso il termine di sei mesi dall’inoltro al Ministero, avvenuto il 12 ottobre 2021, della richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89 del 2001, termine desunto dal combinato disposto dei commi 5 e 7 della stessa norma. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

In conseguenza, il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di adempiere esattamente al decreto, corrispondendo le somme indicate con gli accessori, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ad opera di parte ricorrente. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo dipartimento, senza compenso aggiuntivo in coerenza con l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora, condannando il Ministero a corrispondere, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, quantificata nella misura degli interessi legali sugli importi complessivamente dovuti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.286,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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