Validazione del PEF atto endoprocedimentale inammissibile il ricorso (TAR Sicilia n. 2651 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario operata dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF costituisce atto endoprocedimentale, privo di attitudine lesiva autonoma e immediata. Il procedimento di aggiornamento tariffario si articola in due fasi distinte: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito, che valida l’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva in via definitiva le determinazioni tariffarie. L’approvazione dell’ARERA non è attività meramente formale, ma controllo sostanziale esteso all’intera documentazione, ivi compresa la verifica dell’equilibrio della gestione compiuta dall’Ente di governo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo atto di validazione, in quanto rivolto contro un provvedimento non ancora definitivo e non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in forza di contratti attuativi stipulati con i Comuni ricadenti nel territorio della S.R.R. Palermo Provincia Ovest. Nel novembre 2024 la S.R.R. ha reso una nota di riscontro alla nota di validazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, allegando un parere secondo cui il PEF approvato, in caso di affidamento iniziato nel 2024, non può che costituire trasposizione in termini regolatori dell’esito di gara, con la conseguenza che il corrispettivo complessivo non può discostarsi dall’offerta formulata in sede di gara.
La società ha quindi impugnato la nota, la determinazione del Presidente della S.R.R. n. 12 del 27.05.2024 di validazione del PEF, nonché le deliberazioni consiliari comunali di approvazione del PEF aggiornato e delle tariffe TARI per il 2024. La S.R.R. si è costituita eccependo in via principale il difetto di interesse per impugnazione di atto endoprocedimentale e, in subordine, l’infondatezza nel merito. Nelle more del giudizio la ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla resistente sui profili di rito, insistendo per la fondatezza nel merito ove non condiviso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce all’orientamento richiamato da entrambe le parti, che muove dalla lettura dell’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e dalla scansione bifasica del procedimento di aggiornamento biennale del PEF. La prima fase spetta all’Ente di governo d’ambito, che valida l’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda spetta all’ARERA, cui compete la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e l’approvazione definitiva delle determinazioni tariffarie dell’Ente di governo.
Il dato decisivo, per il Tribunale, è che oggetto di gravame è la sola determina di validazione dell’Ente territorialmente competente, mentre non risulta adottato il provvedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF da parte dell’ARERA. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, perché rivolto contro atti a valenza meramente endoprocedimentale, destinati a successiva e definitiva approvazione e perciò non immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili.
Il Collegio richiama la pronuncia del TAR Palermo, Sez. II, n. 1768 del 18 luglio 2025, resa su ricorso della stessa ricorrente avverso atti di validazione del PEF adottati da altra S.R.R. e da altro Comune, in vicenda sovrapponibile per oggetto, struttura del procedimento e tipologia di censure. In quella sede si è affermato che l’approvazione delle tariffe è funzione svolta in modo unitario e uniforme dall’ARERA e che l’immediata impugnazione degli atti provvisori di validazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati.
La motivazione si sofferma sulla natura dell’attività dell’ARERA, che non è meramente formale ma sostanziale: essa verifica la coerenza regolatoria dell’intera documentazione trasmessa e controlla la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione compiuta dall’Ente di governo di ambito. Il Tribunale richiama anche l’insegnamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788 del 06.12.2024 e la giurisprudenza di prime cure che ha ribadito tale impostazione, precisando che i precedenti contrari dipendevano da peculiarità delle fattispecie concrete, estranee ai poteri di intervento dell’ARERA sul PEF.
Alla luce di tale orientamento il ricorso è dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare un atto privo di consistenza provvedimentale. L’esito in rito e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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