Annullamento in autotutela e riedizione del potere della stazione appaltante (TAR Trentino-Alto Adige n. 341 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla l’aggiudicazione per un vizio meramente procedimentale, consistente nell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, non accerta l’idoneità dell’offerta tecnica del concorrente e lascia alla stazione appaltante i tratti liberi della propria attività, non incisi dal dictum giurisdizionale. Nel rinnovato segmento procedimentale l’amministrazione deve consentire all’operatore di dimostrare la polifunzionalità dei dispositivi offerti, ma l’onere della prova grava sul concorrente, che non può supplire alla carenza istruttoria con i richiami al giudicato. Il principio di equivalenza funzionale non esime dal precisi e stringenti oneri probatori: in mancanza della prova dell’equivalenza, da rendersi secondo le modalità della disciplina di gara, l’offerta è inammissibile e non è ammesso il soccorso istruttorio. Le prescrizioni d’uso contenute nelle schede tecniche e nel catalogo del fornitore non sono generiche raccomandazioni, ma informazioni vincolanti sulle funzioni cui il dispositivo è destinato.

Il Fatto

La società ricorrente era risultata prima classificata in una gara avente ad oggetto la fornitura di fili guida per PTCA di diametro 0.014″ per un periodo di cinque anni. La stazione appaltante, su istanza della seconda classificata, aveva annullato in autotutela tale aggiudicazione senza comunicare l’avvio del procedimento, escludendo la ricorrente perché i dispositivi offerti coprivano solo due dei quattro ambiti funzionali richiesti dal capitolato.

Quel provvedimento di esclusione veniva annullato dal TAR con una precedente sentenza per violazione delle garanzie procedimentali. Riattivato il procedimento, l’amministrazione invitava la ricorrente a produrre giustificazioni tecnico-scientifiche sulla polifunzionalità dei fili guida. A fronte della risposta della società, la stazione appaltante riaggiudicava la gara alla controinteressata, ritenendo non dimostrata l’idoneità dei dispositivi a coprire tutti e quattro gli ambiti del capitolato. Da qui il ricorso per l’annullamento della nuova delibera e del contratto, con domanda di inefficacia e risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della precedente pronuncia di annullamento. Quella sentenza si era limitata a interpretare l’art. 2 del capitolato speciale, affermando che non era necessariamente richiesta l’offerta di quattro distinti fili guida, essendo astrattamente ammissibile un’offerta polifunzionale. L’affermazione circa l’astratta ammissibilità non vale però ad attestare che l’offerta tecnica della ricorrente fosse concretamente conforme, sia per la natura formale del vizio ravvisato, sia per l’inciso che faceva salve le determinazioni della stazione appaltante per i tratti liberi della propria attività.

Il richiamo alla contraddittorietà delle valutazioni della commissione, contenuto nella precedente sentenza, era volto esclusivamente a dimostrare che il coinvolgimento dell’aggiudicataria avrebbe potuto dipanare i dubbi emersi. I tratti liberi consistevano proprio nella verifica dell’idoneità dei fili guida a soddisfare le molteplici funzionalità richieste. La stazione appaltante, pertanto, ha fatto buon governo dei principi consacrati, invitando la ricorrente a dimostrare la polifunzionalità dei dispositivi; onere che la società non ha assolto, limitandosi a ribadire quanto già prospettato nel precedente giudizio.

Il Collegio ritiene congruo il termine di trenta giorni concesso e sottolinea come, ove la polifunzionalità fosse stata evidente, non sarebbe stato difficile produrre la documentazione tecnica. Le schede tecniche prodotte in gara circoscrivono la funzionalità dei dispositivi ai soli “Front Line Cases” e alle “anatomie tortuose”, con esclusione degli ambiti “per lesioni complesse” e “di alto supporto”. Tali indicazioni trovano conferma nel catalogo ufficiale del produttore, che qualifica come guide di alto supporto e per lesioni complesse modelli diversi da quelli offerti. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4560 del 2019, il Collegio afferma che le prescrizioni del fornitore non sono derubricabili a generiche raccomandazioni.

Quanto al principio di equivalenza funzionale, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 813 del 2024, secondo cui l’onere della prova dell’equivalenza grava sul concorrente e, in sua mancanza, non è ammesso il soccorso istruttorio. Destituita di fondamento è anche la censura sulla mancata sostituzione della commissione: l’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone la riconvocazione della medesima commissione salvo che l’annullamento sia derivato da un vizio nella sua composizione, ipotesi non ricorrente.

Infine, il Collegio dichiara inammissibili le deduzioni fondate sui documenti prodotti solo con la memoria conclusiva, in quanto integrano motivi aggiunti propri non notificati e tardivi ai sensi dell’art. 43 c.p.a. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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